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Sentenza della Corte Il codice civile, in particolare all’articolo 973, delinea i requisiti per un valido testamento. Secondo questo articolo, il testamento deve essere firmato dal testatore alla presenza di testimoni e di un notaio. Nei casi in cui il testatore sia impossibilitato a firmare per mancanza di conoscenza o per incapacità fisica, nel testamento deve essere esplicitamente menzionata la dichiarazione del testatore, unitamente al motivo che gli impedisce di firmare. Non è necessario indicare la natura specifica della malattia che causa l’impossibilità di firmare .
Il requisito delle firme nei testamenti: –
Una recente causa affrontata dalla Corte di Cassazione fa luce sull’interpretazione di tale disposizione. Il caso riguardava una giovane donna tragicamente scomparsa a causa della sclerosi multipla. Aveva eseguito un autentico testamento, lasciando tutti i suoi averi al suo compagno. Tuttavia, a causa della sua malattia, non è stata fisicamente in grado di firmare il testamento. Il notaio che ha redatto il testamento ha fatto chiaro riferimento all’impossibilità della testatrice di firmarlo, adducendo come causa la sua malattia. In risposta, la madre e la sorella del testatore hanno cercato di invalidare il testamento, sostenendo che avrebbe dovuto essere specificata la natura specifica della malattia.
La Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto sufficiente per convalidare il testamento la dichiarazione resa dal notaio, secondo la quale una malattia impediva al testatore di firmare. Il tribunale ha affermato che il requisito di specificare la natura della malattia che causa l’impossibilità di firmare non era obbligatorio.
Sentenza della Corte di Cassazione: Validità del testamento in assenza della firma del testatore per malattia:-
È importante notare che un testamento autentico è tipicamente redatto alla presenza di due notai o di un notaio assistito da due testimoni, con il testatore che ne detta il contenuto. Il testamento eseguito viene quindi conservato nell’ufficio del notaio. Inoltre, il codice civile consente la redazione di un testamento da parte di una persona che non ha la capacità di scrivere o non possiede capacità di scrittura.
Chiarindo l’interpretazione giuridica dell’art. 973, la Corte di cassazione ha affermato che fintantoché il notaio menziona esplicitamente l’incapacità del testatore a firmare e adduce come causa la malattia, il testamento resta valido. Questa sentenza fornisce garanzie alle persone che possono trovarsi di fronte a limitazioni fisiche o altri vincoli che impediscono loro di firmare i propri testamenti in modo tradizionale, garantendo che le loro intenzioni testamentarie siano sostenute e legalmente riconosciute .