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Un’evoluzione significativa in materia di responsabilità medica.

Il 16 ottobre 2024, con la sentenza n. 22-23.433, la Prima Camera Civile della Corte di Cassazione ha emesso una decisione significativa in merito ai diritti delle vittime di danni corporali.

Nel caso di specie, la signora E si è sottoposta a un intervento all’anca. Durante l’operazione, una vite metallica si è rotta.

Di conseguenza, la signora E ha provato dolori intensi, che sono durati per più di due anni.

Per questo motivo, ha deciso di citare in giudizio il chirurgo che l’aveva operata due anni prima, chiedendone la responsabilità.

Un accertamento tecnico ha rivelato che la rottura della vite metallica poteva essere causata da:

  • Una predisposizione anatomica della paziente, oppure;
  • Un errore del medico che non avrebbe rispettato il protocollo medico raccomandato dalla Società Francese di Artroscopia (SFA).

Infatti, il referto operatorio non riportava che il chirurgo aveva iniziato l’operazione introducendo aria, seguita da soluzione fisiologica.

In sua difesa, il medico ha sostenuto che eseguiva sistematicamente questo passaggio iniziale, anche se non era stato documentato nel referto.

La Corte d’Appello, considerando tale omissione solo come un’ipotesi di errore, ha concesso il beneficio del dubbio al medico e ha respinto le richieste della signora E.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, ritenendo che l’assenza di una documentazione completa della procedura medica nel referto operatorio creasse una presunzione di colpa contro il medico.

Di conseguenza, spettava al medico dimostrare di aver rispettato scrupolosamente il protocollo medico.

Questa decisione rappresenta un’evoluzione significativa in materia di responsabilità medica.

Di principio, l’articolo L1142-1 del Codice della Salute Pubblica francese prevede che la responsabilità del medico possa essere accertata solo in caso di errore comprovato, con l’onere della prova a carico della vittima.