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Con sentenza del 27 luglio 2012, il Consiglio di Stato ha sancito l’illegittimità delle disposizioni di un documento urbanistico locale (ex POS o PLU) che vietano in via di principio o limitano la facoltà riconosciuta a qualsiasi proprietario di frazionare il proprio fondo.
I loro autori non sono competenti a vietare la facoltà concessa ai proprietari di procedere, alle condizioni previste dal Libro IV del Codice urbanistico, alla divisione dei beni fondiari in vista della costituzione di fabbricati, facoltà che contribuisce a l’esercizio del loro diritto di disporre dei loro beni.
Il Consiglio di Stato giudica “che, vietando in linea di principio le assegnazioni in una o più zone che delimita, le norme di un piano regolatore o di un piano urbanistico locale emanano norme che eccedono quelle che la legge lo autorizza a prescrivere”. Solo il legislatore può quindi fissare i limiti, vietare in modo generale e assoluto la creazione di lottizzazioni in una o più zone.
Egli ritiene che questa opzione rientri nell’esercizio del diritto di disporre della sua proprietà. L’articolo 544 del codice civile prevede che la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto e l’articolo 17 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino qualifica la proprietà come “diritto inviolabile e sacro”.
Questa libertà, fondamentale, facilita la vittoria dell’urbano sul rurale e la banalizzazione, l’omologazione, dei paesaggi. Il dibattito rimane.