Cass. soc. 12 giugno 2024, n. 22-18.138
Può un lavoratore ottenere la riqualificazione del suo licenziamento come licenziamento senza reale e grave causa quando è stato licenziato per rifiuto abusivo di essere ricollocato, anche se il medico del lavoro aveva rinunciato all’obbligo del datore di lavoro di ricollocarlo?
È questa la domanda a cui ha dovuto rispondere la Divisione Sociale della Corte di Cassazione in una sentenza del 12 giugno 2024 (n. 22-18.138).
In questo caso, a seguito di un infortunio sul lavoro, la signora Y era stata dichiarata inidonea a ricoprire qualsiasi posizione all’interno dell’azienda.
Nonostante questo parere, il datore di lavoro ha avviato una procedura di ricollocamento e ha fatto tre proposte in tal senso. Tutte e tre le offerte sono state rifiutate dalla lavoratrice. Il datore di lavoro l’ha quindi licenziata per aver rifiutato ingiustamente le proposte di riclassificazione.
La signora Y ha quindi adito il tribunale del lavoro, chiedendo che il suo licenziamento fosse qualificato come licenziamento senza giusta causa.
La Corte di Cassazione si è infine pronunciata a favore della sua richiesta, ritenendo che il licenziamento per rifiuto di offrire una ricollocazione è ingiusto quando il medico del lavoro ha emesso un parere che esonera il datore di lavoro dall’obbligo di ricollocazione.
Maître DAMY, avvocato a Nizza e membro dell’associazione degli avvocati che praticano il diritto del lavoro, è al vostro fianco per consigliarvi e assistervi nella risoluzione delle vostre controversie con il datore di lavoro.