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Le azioni GFA, in linea di principio tassabili presso l’IFI sul loro valore di mercato al 1° gennaio dell’anno d’imposta, possono essere totalmente esenti se costituiscono beni professionali o sono oggetto di locazione rurale a lungo termine.
Sono considerati beni professionali i beni utilizzati per l’esercizio di un’attività agricola se tale attività corrisponde ad una vera e propria professione, vale a dire l’esercizio, in maniera regolare e costante, di un’attività suscettibile di fornire a chi la esercita i mezzi di soddisfare i bisogni della sua esistenza.
Nella fattispecie, i contribuenti IFI invocavano il carattere di patrimonio professionale delle quote di SLP relative a fondi rurali dati in locazione mezzadrile, ritenendo che l’attività di locazione di immobili rurali in locazione mezzadrile costituisse parte essenziale della loro attività economica. La Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello. Le azioni GFA non possono essere qualificate come attività professionali poiché il loro reddito era basso e non forniva ai proprietari la maggior parte delle loro risorse. I contribuenti avevano sostanzialmente dichiarato il disavanzo agricolo nei periodi considerati, mentre le pensioni percepite ammontavano a oltre 30.000 euro e 43.800 euro annui.
Dal 1° gennaio 2018 l’ISF è stata trasformata in imposta sul patrimonio immobiliare (IFI) ai sensi dell’articolo 975 del Codice Generale delle Imposte (CGI) (1). L’IFI, con un campo di applicazione più ristretto, è limitato al solo settore immobiliare, tuttavia permane la giurisprudenza relativa alle quote di GFA.
1) Articolo 975 del Codice Generale delle Imposte:
Maître Grégory Damy, Nizza Avvocato, diritto tributario.