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Autonomia di risoluzione anticipata In materia contrattuale, una delle parti ha sempre la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto prima della scadenza, in caso di grave inadempimento da parte dell’altra parte dei suoi obblighi contrattuali .
Comprendere il concetto di autonomia nelle clausole di risoluzione anticipata:-
La soluzione è accettata da molto tempo dalla giurisprudenza. Ma il contratto può anche prevedere, mediante apposita clausola contrattuale, che una parte possa risolvere il contratto alle condizioni previste dalla clausola, indipendentemente, ove applicabile, da qualsiasi colpa commessa dal cocontraente.
In questa sezione esploreremo il significato e l’importanza dell’autonomia nel contesto delle clausole di risoluzione anticipata. Esamineremo come queste clausole operano in modo indipendente e le implicazioni che hanno sugli accordi contrattuali .
Prospettive giuridiche sull’autonomia delle clausole di risoluzione anticipata:-
Questa stessa clausola specificherà integralmente il regime di tale “risoluzione convenzionale” (definizione dei casi di risoluzione anticipata, rispetto del termine di preavviso, indennizzo della parte “vittima” della risoluzione, ecc.). In questo caso si tratta di un contratto di fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione di un progetto informatico. La cifra contrattuale era originale, poiché prevedeva due modalità convenzionali di risoluzione, una senza colpa, l’altra con colpa. Il preponente risolve il contratto, ma vi è qualche dubbio se il diritto di risoluzione unilaterale da lui esercitato si riferisca alla risoluzione per colpa o alla risoluzione senza colpa. I giudici di primo grado sono invitati a ricercare non la volontà comune delle parti,ma solo quella dell’autore della risoluzione – la risoluzione unilaterale viene analizzata, infatti, in un atto giuridico unilaterale – e secondo la lettera inviata al fornitore dal cliente, risulta “senza ambiguità” che quest’ultimo ha deciso “risolvere il contratto senza porsi nell’ambito di una risoluzione senza colpa”. La formula è contorta, ma significa chiaramente che il mandante si è posto in regime di risoluzione per colpa. Quale atto. Nessun rimprovero gli può peraltro essere mosso, in quanto ha, ci viene detto, “rispettato le previsioni contrattuali previste in caso di risoluzione senza colpa”, in particolare il rispetto del termine di preavviso di trenta giorni e del pagamento, a titolo di risarcimento,Infine, e questo è senza dubbio il contributo maggiore della sentenza, la Corte di Cassazione dà ragione ai giudici del merito di aver ritenuto che l’attuazione di questa clausola di risoluzione anticipata rispetti solo le condizioni da essa previste. In altri termini, in caso di licenziamento per colpa, la parte che lo invoca è tenuta a garantire che la violazione imputata al cocontraente soddisfi esclusivamente i criteri indicati nel contratto come giustificanti la risoluzione anticipata. I criteri dettati dalla giurisprudenza e che giustificano la possibilità di risoluzione unilaterale anticipata del contratto, vale a dire, come abbiamo detto, la gravità del comportamento di una delle parti, non possono essere invocati e l’asserita violazione non può in alcun caso essere analizzata sul metro di queste (anche se in realtà si tratta anche di un licenziamento per colpa, ma, verrebbe da dire, colpa c’è… e colpa).