Description
Al momento della costituzione di una società, un socio può decidere di effettuare un conferimento. Può farlo anche durante la vita della società, in particolare durante un aumento di capitale. Il conferimento in natura, cioè in beni, deve essere valutato da un esperto indipendente esterno alla società: il revisore dei conferimenti. Quest’ultimo viene scelto dall’elenco dei revisori o dei giuristi della Corte d’Appello. Il compito del revisore dei conferimenti è quello di valutare il valore dei beni conferiti a una società e, se necessario, di redigere una relazione sul conferimento. Quest’ultimo depositerà una relazione di valutazione presso il Registro del Commercio e delle Imprese che sarà allegata all’atto costitutivo. Se i soci non accettano la valutazione stabilita dal revisore dei conferimenti, sono responsabili in solido per cinque anni nei confronti di terzi per il valore attribuito ai beni dal revisore dei conferimenti. La nomina del revisore dei conti avviene su richiesta dei fondatori. La richiesta viene depositata presso la cancelleria del Tribunale commerciale in due copie originali, datate e firmate dai fondatori. Nota bene: quando il conferimento viene effettuato nell’ambito di un aumento di capitale, la nomina del revisore dei conferimenti avviene solo su richiesta del rappresentante legale della società. Gli onorari del revisore sono a carico dei fondatori.
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