Description
Hai dato uno spazio residenziale in affitto e si desidera terminare il contratto di locazione alla sua scadenza per ricostruire, migliorare i locali o aumentare la superficie. In questo caso, dovete consegnare l’autorizzazione al vostro inquilino per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per atto dell’ufficiale giudiziario almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto di locazione. Si consiglia di inviare il congedo dall’ufficiale giudiziario per una maggiore sicurezza, perché se si invia una lettera raccomandata, è possibile che il vostro inquilino non lo ritirerà presso l’ufficio postale in caso di assenza. A pena di nullità, l’aspettativa deve riprodurre il testo degli articoli 13 e 13 bis della legge n. 48-1360 del 1o settembre 1948. Deve inoltre specificare i motivi per i quali è concessa l’aspettativa (L. n. 48-1360, 1 settembre 1948, art. 13 ter). Se non iniziate i lavori entro il termine stabilito o se non li eseguite nelle condizioni annunciate, rischiate di essere privati di ogni diritto di restituzione e di essere multati da 750 a 1 500 euro, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni (L. n. 48-1360, 1 settembre 1948, art. 59). Nell’ambito dell’acquisizione per l’esecuzione dei lavori, l’inquilino ha il diritto di essere reintegrato se non si è trasferito inizialmente. Al termine dei lavori, è necessario inviare all’ex occupante una diffida, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o atto dell’ufficiale giudiziario, al fine di far valere tale diritto di reintegrazione (L. n. 48-1360, 1 settembre 1948, art. 13, cpv. 2).
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