Domanda di registrazione di un’ipoteca giudiziaria

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Un creditore il cui credito appaia minacciato può, in via cautelare, adire il giudice per ottenere l’autorizzazione a iscrivere un’ipoteca provvisoria sui beni del debitore (L. n. 91-650 del 9 luglio 1991). Il giudice dell’esecuzione o il presidente del tribunale commerciale, se il credito è di natura commerciale, è adito con una petizione, vale a dire senza comando preventivo. Il debitore non è quindi avvertito in modo da non avere il tempo di nascondere il suo patrimonio. Per ogni pretesa, contrattuale, extracontrattuale o extracontrattuale, indipendentemente dal fatto che sia garantita o meno, può essere richiesta un’ipoteca giudiziaria cautelare. L’iscrizione dell’ipoteca provvisoria deve avvenire entro tre mesi dall’autorizzazione del giudice, pena la perdita della prestazione. Tuttavia, il ricorrente deve giustificare un credito che appare fondato in linea di principio, nonché le circostanze che possono minacciarne il recupero. Il modello che vi proponiamo vi fornisce gli elementi per giustificare la combinazione di questi due elementi, garanzia del successo della vostra richiesta.

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