Description
Ogni individuo può adire il tribunale locale, mediante dichiarazione alla cancelleria (articoli 847-1, 1406, 1425-1 del Codice di procedura civile, articolo L. 331-2-1 del Codice di organizzazione giudiziaria) per le seguenti controversie – controversie relative a beni personali e mobili inferiori a 4.000 euro. – Controversie relative alla restituzione di depositi cauzionali (comunemente chiamati “cauzione”, depositati al momento della stipula di un contratto di locazione abitativa) inferiori a 4.000 euro – Controversie relative all’adempimento di un’obbligazione inferiore a 4.000 euro. – 4.000. – Procedimento di ingiunzione di pagamento – Procedimento di ingiunzione di fare Il tribunale competente per territorio è in linea di principio quello del domicilio del convenuto. Tuttavia, le controversie relative a beni immobili (come quelle relative al deposito cauzionale) vengono portate davanti al tribunale del luogo in cui si trova il bene in questione. In caso di ingiunzione di pagamento, è competente il tribunale del domicilio del debitore. Nel caso di un’obbligazione di adempimento, è competente il tribunale del luogo in cui vive il convenuto o il tribunale del luogo in cui viene eseguita l’obbligazione. La procedura è orale. Il rinvio viene effettuato mediante semplice consegna in cancelleria o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. A NIZZA, la cancelleria del tribunale locale si trova presso il Palais Rusca, di fronte al palazzo di giustizia. La forma della dichiarazione alla cancelleria deve soddisfare i requisiti degli articoli 58 e 847-1, comma 2, del Nuovo Codice di Procedura Civile, a pena di nullità. Per questo motivo vi offriamo un modello conforme ai requisiti di legge, per evitare che la vostra domanda venga respinta.
Reviews
There are no reviews yet.