Congedi – ripresa in vendita da parte dell’ufficiale giudiziario

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Avete dato in affitto un’abitazione e volete porre fine al contratto di locazione alla sua scadenza per venderla. In questo caso, dovete consegnare l’autorizzazione al vostro inquilino per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per atto dell’ufficiale giudiziario almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto di locazione. Si consiglia di inviare il congedo dall’ufficiale giudiziario per una maggiore sicurezza, perché se si invia una lettera raccomandata, è possibile che il vostro inquilino non lo ritirerà presso l’ufficio postale in caso di assenza. L’aspettativa deve essere motivata. In questo caso, è dato perché si intende vendere il locale affittato. Il congedo deve contenere un’offerta di vendita dell’alloggio affittato all’inquilino che ha diritto di prelazione, nonché il prezzo e le condizioni della vendita prevista. Se l’affittuario esercita il suo diritto di prelazione, la vendita sarà formata su queste basi. I commi da 1 a 4 dell’articolo 15-II della legge n. 89-462 del 6 luglio 1989 devono essere riprodotti nel congedo. In particolare, esse precisano le modalità per l’esercizio del diritto di prelazione del locatario. Si consiglia di ricordare all’inquilino che in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il congedo termina con la locazione. In particolare, obbliga l’affittuario a lasciare l’edificio per la data effettiva del congedo e la data di scadenza del contratto di locazione, dopo aver adempiuto ai suoi obblighi di locazione.

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