Congedi con offerta di rinnovo

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Avete affittato uno spazio commerciale e desiderate concedere al vostro inquilino un periodo di riposo con un’offerta di rinnovo ai sensi del nuovo contratto di locazione. Il congedo deve essere concesso almeno sei mesi prima della scadenza del contratto di locazione commerciale da parte dell’ufficiale giudiziario. È necessario indicare con precisione nel congedo i motivi che lo giustificano. È inoltre necessario citare l’articolo L. 145-9 paragrafo 2 del codice di commercio che consente all’affittuario di contestare l’aspettativa o di chiedere un indennizzo per l’espulsione entro due anni dalla data di concessione dell’aspettativa. Quando il contratto di locazione iniziale è stato concluso per una durata superiore a nove anni, è possibile, al momento del rinnovo, stabilire un nuovo canone di locazione che non è più soggetto al massimale previsto dalla legge. Attenzione però a non proporre un affitto il cui importo sarebbe troppo alto perché l’inquilino ha sempre la facoltà di contestare l’importo dell’affitto rivisto davanti al giudice degli affitti commerciali.

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