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La vita di condominio a volte può essere difficile, soprattutto quando si tratta di persone irresponsabili e individualiste. I conflitti di vicinato sono ricorrenti e spesso assumono proporzioni considerevoli. Per non raggiungere la legge del più forte, questi conflitti possono in ogni caso essere risolti in via amichevole. A tal fine, è necessario inviare una lettera direttamente al vicino, obbligandolo a tagliare le siepi all’altezza legale. Le altezze minima e massima sono previste da un regolamento di comproprietà o, in mancanza di questo, si applicano gli articoli 671 e 672 del Codice Civile (vedi sopra). Se non dipende da una suddivisione per legge, è necessario verificare con i servizi interessati: Municipio, Servizi di pianificazione urbana o Camera dell’Agricoltura se non ci sono regolamenti o pratiche locali in vigore. In assenza di normative o usi locali: una distanza minima di 0,50 m dal limite di separazione delle piantagioni (detti fusti bassi) non superiore a 2 m. una distanza minima di 2 m dalla linea di separazione degli alberi (detti alberi ad alto fusto) di altezza superiore a 2 m. La distanza viene misurata dal centro del tronco d’albero. L’altezza è misurata dal livello del suolo dove l’albero è piantato fino alla punta. Art. 671 c.c: E’ ammessa la presenza di alberi, arbusti e arboscelli in prossimità del perimetro della proprietà limitrofa solo alla distanza prescritta dalla normativa specifica vigente, o da usi costanti e riconosciuti, e in mancanza di normative e usi, solo alla distanza di due metri dalla linea di demarcazione tra i due patrimoni per le piantagioni di altezza superiore a due metri, e alla distanza di mezzo metro per le altre piantagioni. Alberi, arbusti e cespugli di qualsiasi specie possono essere piantati come spalliere su entrambi i lati del muro divisorio, senza osservare alcuna distanza, ma non possono estendersi oltre la cresta del muro. Se il muro non è fissato, il proprietario da solo ha il diritto di sostenere le spalliere. Articolo. 672 del Codice Civile: Il vicino può richiedere che gli alberi, arbusti e cespugli, piantati ad una distanza inferiore alla distanza legale, siano sradicati o ridotti all’altezza determinata nell’articolo precedente, a meno che non vi sia un titolo, una destinazione del padre della famiglia o una prescrizione trentennale. Se gli alberi muoiono o se vengono tagliati o estirpati, possono essere sostituiti solo rispettando le distanze previste dalla legge. ATTENZIONE: queste richieste possono essere fatte solo dal proprietario o dal suo usufruttuario. In assenza di decreti locali, si applicano le norme del Codice Civile.
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