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Poiché la libertà di associazione comprende la libertà di non associarsi, è ormai accettato che la clausola di un contratto di locazione commerciale che imponga al locatario di aderire all’associazione dei commercianti e di mantenerne l’appartenenza per tutta la durata del contratto di locazione è assolutamente nulla. Fino alla sentenza riportata, la questione sugli effetti da attribuire a tale annullamento divideva i magistrati delle sezioni civili.
Infatti, se, naturalmente, la terza e la prima sezione civile si sono trovate d’accordo sulla retroattività della cancellazione, imponendo all’associazione di rimborsare al conduttore l’importo dei contributi versati, le loro valutazioni divergevano sulla questione del pagamento, per il commerciante, di una somma somma per le attività dell’associazione (promozione, animazione, ecc.) di cui ha beneficiato. Gli alti magistrati della terza Camera civile si mostrarono favorevoli. Per contro, in nome del diritto ad un ricorso effettivo (e sotto il visto dell’art. 6, § 1, 11 e 13 della Conv. EDH), i loro colleghi della prima sezione civile avevano censurato una corte d’appello che aveva ordinato il conduttore è tenuto a versare all’associazione una somma equivalente all’importo dei contributi per arricchimento senza causa (Civile. 1, 20 maggio 2010, prev).
Tuttavia, con questa decisione di rigetto del 12 luglio 2012, la prima Civil Camera rompe con la sua posizione del 2010, appoggiandosi alla dottrina difesa dai magistrati della terza Civil Camera. Essa approva senza reserve la Corte d’Appello per aver “esattamente ritenuto”, poiché la nullità retroactive della clausola ha l’effet di riportare le parti nella loro situazione iniziale, che il locatario dovesse ripristinare il valore delle prestazioni di cui ha beneficiato. .
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