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Decisione del Consiglio di Stato: fine delle discriminazioni fiscali
Il Consiglio di Stato , con decisione del 20 novembre 2013, ha dovuto affrontare la questione dell’aliquota fiscale applicabile alle plusvalenze sugli immobili realizzate in Francia da contribuenti fiscalmente residenti in Svizzera.
Ritiene infondata la richiesta del Ministro del Bilancio di applicare l’aliquota del 33 1/3 perché discriminatoria: i residenti svizzeri avrebbero dovuto essere soggetti ad un’aliquota del 16% in termini di plusvalenze immobiliari, l’aliquota applicabile prima del 1° gennaio 2011.
Infatti, l’articolo 244 bis A del Codice Generale delle Imposte specifica l’aliquota d’imposta applicabile alle plusvalenze realizzate su cessione di beni o diritti con riferimento all’articolo 219 dello stesso codice che fissa l’aliquota d’imposta al 33 1/3%.
The State Council excludes the 33 1/3 tax because it prevails under the non-discrimination clause.
Sostiene che l’articolo 244 bis A del Codice generale delle imposte prevede un’imposizione eccezionale con l’aliquota del 19% (16% prima del 1° gennaio 2011) che deve applicarsi anche ai cittadini e ai residenti di uno Stato al di fuori dell’UE e del SEE in virtù dell’applicazione della clausola di non discriminazione contenuta nella Convenzione franco-svizzera all’articolo 26, paragrafo 1: “I cittadini di uno Stato contraente non sono soggetti, nell’altro Stato contraente, ad alcuna imposta o obbligo diverso o più oneroso di quello a cui sono o potranno essere soggetti i cittadini di quell’altro Stato che si trovano nella stessa situazione. »
Implicazioni e agevolazioni per i contribuenti svizzeri
Questa decisione del Consiglio di Stato ha confermato la giurisprudenza costante della Corte amministrativa d’appello di Versailles in merito all’aliquota applicata alla tassazione delle plusvalenze immobiliari risultanti dalla vendita di beni immobili situati in Francia e appartenenti a un cittadino svizzero residente in Svizzera:
CAA VERSAILLES 9 luglio 2013 CAA VERSAILLES 19 gennaio 2012 CAA VERSAILLES 21 luglio 2011
D’ora in poi l’amministrazione francese sarà costretta a rispettare la posizione del Consiglio di Stato. Verrà quindi applicata un’aliquota fiscale del 19% in termini di prelievo finale, per quanto riguarda le plusvalenze immobiliari in termini di trasferimento immobiliare.
Per quanto riguarda le plusvalenze realizzate prima della decisione del Consiglio di Stato, i contribuenti svizzeri potranno richiedere una riduzione del 19% entro il periodo di azione.
It ends the action and is due to be decorated with the payment of the imposta contestata, che riguarda i contributori che hanno pagato l’imposta sulle plusvalenze dal dicembre 2011. Legge n. 2013-1117 of December 6, 2013 relates to the lotta control of the tax code and the serious economic violations and this state of affairs has been reported against also the criminality of finance in the article L190 of the Libro delle procedure tributarie.
This contribution may be legitimately owed to a serious person who consents to the recovery of the money you have received.
Studio legale DAMY , 2014