Le leggi n° 1.089 del 21 novembre 1985 e n° 1.278 del 29 dicembre 2003 disciplinano il diritto monegasco della filiazione previsto dagli articoli da 207 a 239-8 del Codice civile (Libro 1, Titolo VII).
La legge del 29 dicembre 2003, improntata allo spirito della Convenzione europea dei diritti dell’uomo , ha posto fine alle discriminazioni finora previste a danno dei figli adulteri e incestuosi (vedi oltre n. 32).
Dopo aver stabilito le disposizioni generali (A), il diritto monegasco si occupa della filiazione legittima (B) e della filiazione extraconiugale (C). Questo ordine di presentazione è paragonabile a quello adottato dal codice civile francese (codice civile francese, artt. da 311 a 342-8).
Tuttavia, a differenza di questo codice, il codice civile monegasco non prevede norme paragonabili agli articoli da 311-14 a 311-18 del codice civile francese che disciplinano il conflitto di leggi relative all’accertamento della parentela.
È dunque la giurisprudenza monegasca che ha stabilito regole atte a determinare la legge applicabile secondo le considerazioni del caso.
La presentazione che segue seguirà quindi lo schema del codice civile monegasco, con la riserva che la legge di legittimazione, che nel codice civile monegasco, come nel codice civile francese, compare nel capitolo II dedicato alla legittima filiazione, sarà trattati qui in quarta posizione (D) e sarà seguito da una panoramica delle norme di diritto internazionale privato applicabili alle questioni relative alla filiazione (E).
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Maître Grégory DAMY , avvocato. Monaco