Molestie in branco: un messaggio è sufficiente
L’articolo 222-33-2-2, comma 1, del Codice Penale considera reato “molestare una persona con commenti o comportamenti ripetuti il cui scopo o effetto sia quello di degradare le sue condizioni di vita, con conseguente compromissione della sua salute fisica o mentale”.
Con una legge approvata il 3 agosto 2018, il legislatore ha aggiunto un secondo comma a questo articolo, che stabilisce che il reato si configura anche “quando questi commenti o comportamenti sono imposti alla stessa vittima da più persone, in modo concertato o su istigazione di una di esse, anche se ciascuna di queste persone non ha agito ripetutamente”.
Il legislatore ha quindi voluto punire gli atti di “molestie in branco”.
Questo paragrafo specifica che, per la costituzione del reato, gli atti di molestia devono essere ripetuti, ma non devono essere commessi da un unico autore.
In una sentenza del 29 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“Avendo accertato che l’imputato ha partecipato personalmente a ripetuti commenti o comportamenti imposti alla stessa vittima con l’oggetto o l’effetto di degradarne le condizioni di vita, provenienti da più autori, con la consapevolezza che l’atto che stava commettendo era parte di una ripetizione, non era necessario identificare, datare e qualificare tutti i messaggi provenienti da altre persone e diretti contro la parte civile, né verificare che il messaggio del ricorrente fosse stato effettivamente letto dalla persona presa di mira”.
Cass. crim., 29-05-2024, n° 23-80.806, F-B, Cass.
In questo caso, l’autore aveva inviato un solo messaggio, sommerso dalla marea di messaggi del pacchetto di molestie, un messaggio che la vittima poteva anche non aver letto.
Egli ha ritenuto che l’invio di questo singolo messaggio non costituisse un reato.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’autore del reato avesse “consapevolmente preso parte a un movimento di branco, e che le sue azioni avessero l’oggetto o l’effetto, causando alla vittima la perdita della scuola, l’isolamento e la necessità di protezione da parte della polizia, di provocare un deterioramento delle sue condizioni di vita con conseguente danno alla sua salute fisica o mentale, come attestato da un certificato medico”.
La Corte ha concluso che la condanna era giustificata: a prescindere dal numero di messaggi inviati, qualsiasi partecipazione, per quanto piccola, alle molestie da parte di un branco è punibile per legge.
Il sig. Grégory DAMY ha oltre 19 anni di esperienza ed è stato membro del gruppo di difesa penale per diversi anni. Difenderà con fervore gli interessi di ogni vittima. Lo studio legale è diventato un esperto nella difesa delle vittime sia in ambito penale che civile.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
Cass. civ. 3ª, 6 giugno 2024, n. 23-10.526
Il creditore di una SCI deve citare in giudizio la società prima che i soci abbiano venduto le loro quote per poter agire contro i soci per il rimborso?
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dovuto rispondere a questa domanda in una sentenza del 6 giugno 2024 (n. 23-10.526).
In questo caso, una SCI aveva contratto un prestito con una banca, rimborsabile in 240 rate.
Alcuni anni dopo la concessione del prestito, i soci hanno venduto tutte le loro quote.
A seguito della vendita, la banca ha citato in giudizio i soci venditori per il rimborso del prestito.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda della banca, ritenendo che non fosse soddisfatta la condizione di aver inutilmente perseguito la società prima che i soci vendessero le loro quote.
La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, sottolineando che è effettivamente un requisito per l’azione legale che la SIC sia stata citata invano.
D’altra parte, ha stabilito che questo presupposto deve essere esercitato solo prima che i soci siano citati in giudizio, e non prima che abbiano venduto le loro quote.
In altre parole, la sentenza ribadisce il principio sancito dall’articolo 1837 del Codice civile, secondo cui i soci di una società immobiliare non commerciale (SCI) rispondono a tempo indeterminato dei debiti della società, in proporzione alla loro quota di capitale sociale.
Ciò significa che anche se le loro quote vengono vendute, i soci rimangono responsabili dei debiti della società.
Avete domande sul diritto societario? Maître DAMY, avvocato specializzato in diritto societario, può consigliarvi e assistervi in tutte le vostre esigenze legali.