Cass. com. 3 luglio 2024, 21-14.947
Modifica della giurisprudenza in materia di effetti relativi dei contratti.
Il 3 luglio 2024 (n. 21-14.947), la Camera commerciale della Corte di Cassazione francese ha emesso una decisione degna di nota in cui ha messo in discussione una giurisprudenza consolidata.
Nei fatti, tra due società era stato stipulato un contratto di movimentazione, relativo in particolare allo scarico di macchinari. Durante questa operazione, il dipendente della società incaricata di scaricare i macchinari ha danneggiato una delle macchine.
La società proprietaria del macchinario ha chiesto un risarcimento al proprio assicuratore.
In surroga ai diritti del suo assicurato, la compagnia assicurativa ha intentato un’azione per illecito contro la società il cui dipendente aveva danneggiato la macchina.
La società ha quindi tentato di invocare una clausola di limitazione della responsabilità nel contratto stipulato con la società proprietaria delle macchine.
La Corte d’appello, seguendo una giurisprudenza consolidata e applicando il principio dell’effetto relativo dei contratti, ha rifiutato senza sorpresa di applicare questa clausola quando l’assicuratore era terzo rispetto al contratto.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha compiuto un passo inaspettato, riconoscendo il diritto della parte contraente di far valere una clausola che limita la responsabilità derivante dal contratto nei confronti della compagnia assicurativa che era terza rispetto al contratto.
Ciò al fine di “non vanificare le previsioni del debitore, che si è impegnato in considerazione della struttura generale del contratto, e di non conferire al terzo che invoca il contratto una posizione più vantaggiosa di quella di cui dispone il creditore stesso, il terzo di un contratto che invoca, sulla base della responsabilità delittuosa, un inadempimento contrattuale che ha causato un danno hiḿ può far valere nei suoi confronti le condizioni e i limiti di responsabilità che si applicano nei rapporti tra le parti contraenti”.
Pertanto, sembra ora che un terzo possa vedersi opporre una clausola di limitazione di responsabilità prevista da un contratto di cui non è parte, quando intenta un’azione per illecito civile contro una delle parti contraenti, a causa di un danno causato dall’esecuzione di tale contratto.
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Cass. civ. 3ª, 6 giugno 2024, n. 23-10.526
Il creditore di una SCI deve citare in giudizio la società prima che i soci abbiano venduto le loro quote per poter agire contro i soci per il rimborso?
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dovuto rispondere a questa domanda in una sentenza del 6 giugno 2024 (n. 23-10.526).
In questo caso, una SCI aveva contratto un prestito con una banca, rimborsabile in 240 rate.
Alcuni anni dopo la concessione del prestito, i soci hanno venduto tutte le loro quote.
A seguito della vendita, la banca ha citato in giudizio i soci venditori per il rimborso del prestito.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda della banca, ritenendo che non fosse soddisfatta la condizione di aver inutilmente perseguito la società prima che i soci vendessero le loro quote.
La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, sottolineando che è effettivamente un requisito per l’azione legale che la SIC sia stata citata invano.
D’altra parte, ha stabilito che questo presupposto deve essere esercitato solo prima che i soci siano citati in giudizio, e non prima che abbiano venduto le loro quote.
In altre parole, la sentenza ribadisce il principio sancito dall’articolo 1837 del Codice civile, secondo cui i soci di una società immobiliare non commerciale (SCI) rispondono a tempo indeterminato dei debiti della società, in proporzione alla loro quota di capitale sociale.
Ciò significa che anche se le loro quote vengono vendute, i soci rimangono responsabili dei debiti della società.
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