La responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie private
Le strutture sanitarie private sono vincolate da numerosi obblighi di natura contrattuale.
“Ma considerando che, in primo luogo, in virtù del contratto di ricovero e cura che la lega al suo paziente, una struttura sanitaria privata è tenuta a fornire al paziente un’assistenza qualificata, in particolare mettendo a disposizione medici in grado di intervenire entro i limiti di tempo imposti dalla loro condizione […] ;
E considerando, poi, che la Corte d’Appello, avendo rilevato che il ritardo dell’anestesista, imputabile alla mancanza di organizzazione della clinica, aveva comportato una mancanza di ossigeno per il bambino, causando una sofferenza cerebrale e i suoi postumi, ha potuto decidere che la sua colpa era legata all’intero danno del bambino”.
Cass.civ.1, 15 dicembre 1999 n°97-22.652
Pertanto, una struttura sanitaria è responsabile per la sua colpa nell’organizzazione del servizio.
Inoltre, la struttura sanitaria non è esonerata dalle colpe commesse nel suo servizio dal fatto che anche il medico potrebbe aver commesso delle colpe.
Ciò significa che il paziente può invocare la responsabilità cumulativa dei vari soggetti coinvolti e farli ritenere entrambi responsabili, con il giudice che deve valutare l’entità della responsabilità di ciascuno.
Per garantire un’adeguata organizzazione delle cure, le strutture sanitarie devono mettere a disposizione dei pazienti un numero sufficiente di personale qualificato.
Inoltre, il personale deve essere addestrato all’uso delle attrezzature della clinica:
“Inoltre, la Commissione ha constatato che, sebbene la clinica disponesse di attrezzature tecniche conformi alla più recente scienza ostetrica, il personale messo a disposizione delle partorienti non aveva ricevuto una formazione sufficiente per consentirne l’uso; ha quindi constatato che la signora B aveva difficoltà a leggere un tracciato di monitoraggio; che era quindi giustificato ritenere che questa mancanza di organizzazione costituisse una colpa della clinica; che, infine, caratterizzava il nesso di causalità tra la colpa così riconosciuta e il danno subito, nella misura in cui rilevava che l’ostetrica aveva somministrato farmaci senza un monitoraggio che avrebbe consentito di rilevare la sofferenza fetale”.
Cass. civ. 1, 7 luglio 1998, n. 97-10.869
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