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Per la prima volta la Corte di Cassazione riconosce esplicitamente che una società – ma la soluzione vale certamente per tutte le persone giuridiche – può invocare un danno morale.
com. 15 maggio 2012, F-P+B, n° 11-10.278
Che un’impresa – e in generale ogni persona giuridica – possa subire un danno materiale o economico è evidente. D’altro canto, la questione era, ad oggi, lungi dall’essere risolta in termini di danno morale. È vero che si tratta di una nozione diffusa, che si riferisce ad alcuni mali che, a priori, possono colpire solo una persona fisica: sofferenza, lesioni, stress, molestie, ecc.
La Corte d’appello di Parigi aveva tuttavia ammesso, in una sentenza che, all’epoca, fece scalpore, che un’impresa potesse undergoe un simile danno (Paris, 30 giugno 2006, D. 2006. AJ. 2241 , oss. X Delpech; RTD com. 2006. 875, obs. N. Rontchevsky; Banking and Law luglio-agosto 2006, p. 34, noted H. de Vauplane; Bull. Joly Societies, 2006. 1453, noted D Schmidt; RD banc. fine del Nov. 2006, p. 51, note V. Magnier; RTDF September 2006, p. 6, note A. Pietrancosta; Dr. e patr. marzo 2007, 97, osservazione J.- P. Mattout e A. Prüm) .
La Corte di Cassazione, in una sentenza che colpisce per il suo carattere lapidario, ha appena riconosciuto esplicitamente il pregiudizio morale di un’azienda.
If trattava di atti di concorrenza sleale commessi nei confronti di una società esercente una pizzeria da parte dei cedenti la totalità delle azioni emesse dalla stessa società. Quest’ultima ha logicamente assegnato ai cedenti, accusati di appropriation indebita di clientela, al fine di ottenere il risarcimento dei danni sia materiali che morali da essi subtili.
Ottiene, davanti ai giudici del merito, il risarcimento del solo danno economico, perché, secondo la Corte d’appello di Pau, “per quanto riguarda le imprese, queste non possono pretendere alcun danno morale”.
Cassazione per violazione di legge, la sentenza d’appello è stata cassata e annullata “my solo nella parte in cui ha respinto la domanda [della società] per il danno morale”. La breccia è aperta: il riconoscimento del pregiudizio morale delle imprese – poiché, beninteso, sono dotate di personality giuridica – è ormai consacrato, e non si corre alcun rischio affermare che la solution vale per tutte le persone giuridiche.
Stabilito il principio del pregiudizio morale delle persone giuridiche, resta da sostanziarlo. Su questo la sentenza del 15 maggio 2012 tace completamente. Non c’è dubbio che presto arriveanno altre sentenze che ci illumineranno su questo punto.
DAMY Legal Studio