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L’impatto della Corte europea Poiché le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo non sono pronunciate in via pregiudiziale, non possono essere utilizzate dal giudice di camera di consiglio per valutare se sussista un serio dubbio circa la legittimità di un atto la cui incompatibilità con una disposizione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo .
Il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo nella valutazione degli atti giuridici: –
L’articolo L. 561-2 del codice sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo prevede, in alternativa alla detenzione, gli arresti domiciliari per gli stranieri in attesa di espulsione. Diverse disposizioni della circolare del 6 luglio 2012 che specifica l’interpretazione di tale articolo sono state oggetto di un procedimento sommario.
I ricorrenti chiedono in particolare la sospensione dell’esecuzione del III della circolare (relativo a situazioni in cui una famiglia di cittadini stranieri potrebbe essere privata del beneficio degli arresti domiciliari) nella parte in cui consente il collocamento in detenzione dei figli minori. Hanno invocato a sostegno della loro richiesta una violazione dell’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La discrezionalità del giudice: ignorando le decisioni della Corte europea e i dubbi legali: –
L’obiettivo era quello di portare il giudice di camera di consiglio nell’ambito dell’ottemperanza delle disposizioni relative alla detenzione amministrativa all’articolo 5 dello strumento europeo. E, il giudice ha rigettato la discussione ritenendo che, tenuto conto della sua funzione, «salvo il caso in cui venga sollevata la manifesta incompatibilità di disposizioni normative con le norme del diritto dell’Unione europea, l’eccezione fondata sulla contrarietà del diritto agli impegni internazionali non è, in assenza di una pronuncia giudiziale pronunciata in tal senso, resa o dal giudice amministrativo adito nel procedimento principale, o dal competente giudice sommario, idonea a far sorgere un serio dubbio di legittimità sull’atto di cui si chiede la sospensione”. Eppure
, ricordiamo che in Popov c.Francia, la Corte aveva chiarito in che misura la detenzione di minori fosse contraria alla Convenzione. Ma, considerato che “le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo non sono state pronunciate in via pregiudiziale”, il giudice di camera di consiglio ha rifiutato di tenerne conto… Ma chi è il miglior interprete della Convenzione se c è la Corte di Strasburgo? ? E il fatto che quest’ultimo abbia sanzionato la normativa contestata qualche mese prima non rischia di sollevare seri dubbi sulla sua legalità?