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L’istruzione del 13 gennaio 2012 presenta le modalità di recepimento di tale principio nell’ordinamento interno. Per poter beneficiare di questo regime, il non residente deve essere domiciliato in un altro Stato membro dell’Unione Europea e avere un reddito di fonte francese superiore ad almeno il 75% del suo reddito mondiale.
Nel caso in cui queste condizioni siano soddisfatte, questi non residenti saranno soggetti alle norme di diritto comune applicabili ai contribuenti domiciliati in Francia ai fini fiscali.
Pertanto, pur rimanendo vincolato da un obbligo fiscale limitato, ai sensi delle convenzioni internazionali, lo Schumacker non residente può, al pari dei contribuenti domiciliati in Francia:
■ detrarre le spese dalle entrate complessive;
■ beneficiare di tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali. Avrebbe così la possibilità di beneficiare dei vari crediti d’imposta per le donazioni ad enti di interesse generale, l’assunzione di un lavoratore dipendente a domicilio, o nell’ambito del regime Scellier.
Inoltre, essendo assimilati ai contribuenti domiciliati in Francia, questi non residenti saranno automaticamente soggetti ai contributi previdenziali (CSG e CRDS) sui redditi patrimoniali.
Ad essi non si applicano le misure rivolte alle persone che non hanno domicilio fiscale in Francia:
■ l’aliquota minima del 20%,
■ le ritenute d’acconto addebitate ai non residenti su determinati redditi percepiti (stipendi, dividendi, interessi).
Simpatico avvocato, Grégory Damy, avvocato del foro di Nizza. Diritto tributario.