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1. Il fenomeno della violenza domestica è una realtà universale. Tuttavia, la sua portata è ancora poco conosciuta. In Francia, come ovunque, né l’istruzione, né il denaro, né l’estrazione sociale possono proteggere una persona dalla violenza all’interno della coppia. Il più delle volte, i due principali fattori di fragilità che aumentano la frequenza e la gravità di questa violenza, soprattutto contro le donne, sono la desocializzazione e l’insufficiente autonomia finanziaria .

2. Ma poiché questa violenza avviene a porte chiuse nella casa familiare, la maggior parte di questo comportamento non viene portata all’attenzione dei tribunali. Eppure nel 2008 sono morte 156 donne, ovvero una donna ogni due giorni e mezzo .

 

Tuttavia, le vittime della violenza esercitata da chi condivide la loro vita non presentano denuncia. Oscillano tra la paura delle rappresaglie e l’illusione dell’amore provato per la persona che tuttavia li colpisce. A ciò si aggiunge la difficoltà non solo di trovare una risposta emergenziale ma anche di risolvere i problemi legati all’alloggio, all’assistenza all’infanzia e alla regolarità del soggiorno per le persone di nazionalità straniera.
Questo comportamento nella coppia ha un impatto sulla salute delle donne e dei bambini che ne sono vittime o spettatori. Le loro conseguenze fisiche sono facilmente identificabili, ma le loro conseguenze psicologiche sono più gravi, tanto più che l’obiettivo della persona violenta non è infliggere ferite ma piuttosto reificare la sua vittima.

3. È per questo motivo che la lotta contro tale violenza deve essere considerata come una questione di salute pubblica, anzi come una questione per la società nel suo insieme, alla quale il diritto non può rimanere estraneo.
Di fronte a tale constatazione, la lotta contro la violenza sulle donne è stata dichiarata dal Presidente del Consiglio dei Ministri una causa nazionale importante per il 2010 e il 25 novembre è diventata una giornata di presa di coscienza di questa piaga.
In tale contesto, diventava urgente creare un sistema civile coerente.
Così, dopo aver avviato il processo con la legge del 26 maggio 2004 relativa al divorzio, che ha stabilito un dovere di rispetto all’interno delle coppie, la Francia ha completato il sistema di protezione adottando la legge del 9 luglio 2010 relativa alla violenza specificamente femminile, violenza all’interno coppie e il suo impatto sui bambini .
Ispirandosi all’esempio spagnolo, le misure giuridiche adottate si basano sull’ordine di protezione previsto dall’articolo 515-9 del codice civile che prevede che “Quando la violenza esercitata all’interno della coppia o da un ex coniuge, un ex partner legato da un patto civile di solidarietà o un ex convivente metta in pericolo la persona vittima, uno o più figli, il giudice del tribunale di famiglia può emettere d’urgenza a quest’ultimo un’ordinanza di protezione”.

4. La legge, come un cavaliere bianco, intende entrare nell’intimità delle famiglie per difendere la vittima dai colpi del coniuge, del partner o del convivente violento. La violenza fisica del segreto familiare risponde alla legge. Grande ambizione, sfida quasi insormontabile: di fronte alla segretezza della violenza di coppia e alle pressioni psicologiche rispondono alla legge e alla pubblica divulgazione di violenze vissute come vergognose o nascoste dalla paura, al timore di rappresaglie ancora più violente risponde il ricorso giudicare, terza persona occasionalmente presente, necessariamente intervenuta in ritardo. Tuttavia, nonostante l’apparentemente insormontabile inadeguatezza degli strumenti giuridici, le nuove disposizioni legislative tentano di fornire una risposta all’inaccettabile. L’ordinanza del giudice del tribunale della famiglia deve essere un’efficace arma di protezione,
Pertanto, emesso dalla JAF, questo ordine è destinato ad essere altamente efficace (I) e una procedura appropriata (II).

Un ordine di protezione efficace: –

 

5. Per offrire una protezione efficace, l’ordinamento deve anzitutto superare le divisioni giuridiche e tener conto della multiforme realtà delle coppie del XXI secolo. Deve lasciare il matrimonio per abbracciare tutte le forme di coniugalità e proteggere il maggior numero di vittime (A). Tuttavia, l’intensificazione della lotta contro la violenza non può accontentarsi di catturare tutte le potenziali vittime. La legislazione del 9 luglio 2010 ha voluto moltiplicare le misure più varie e appropriate nel tentativo di tener conto dell’immensa diversità delle situazioni di violenza all’interno delle coppie (B).

 Un quadro ampliato: –

6. Ricorda, c’è stato un primo tentativo da parte del legislatore di lottare contro la violenza. La legge del 26 maggio 2004 aveva compiuto un primo passo nella lotta alla violenza domestica istituendo, ai sensi dell’articolo 220-1 del codice civile, la violenza sommaria.

Come una spada nell’acqua, la misura non poteva essere efficace. Troppo restrittivo o addirittura esclusivo, non si applicava a tutte le forme di coniugalità. Tale dispositivo, infatti, aveva un campo di applicazione molto limitato in quanto consentiva solo lo sfratto del coniuge violento dalla casa coniugale, prima dell’avvio del procedimento di divorzio o di separazione legale. Pertanto, solo la vittima sposata potrebbe beneficiare di questa protezione. I mezzi di contrasto alla violenza all’interno della coppia sul piano civile erano quindi incompleti o comunque riservati a pochi, a differenza dei mezzi penali.

7. Ma un tentativo è una grande esperienza che ha permesso di preparare nuovi testi correggendo i difetti dei primi. Se il campo di applicazione delle prime misure protettive fosse inadeguato alla realtà delle coppie moderne; l’ordine di protezione va oltre le qualifiche giuridiche e pragmatiche.

8. D’ora in poi, con la legge 9 luglio 2010, i potenziali beneficiari della protezione civile sono più numerosi. Infatti, le nuove misure di protezione che potranno essere emanate dal giudice della famiglia si applicano ugualmente a tutte le forme di coniugalità ma anche alle persone di nazionalità straniera. Inoltre, i minori sono presi in considerazione dal magistrato nell’ambito dell’ordine di protezione.
Pertanto, il legislatore chiaramente non ha voluto limitare il dibattito sulla violenza di genere.

9. Da un lato, l’ordine di protezione è stato concepito per rispondere a specifiche situazioni di violenza: quelle esercitate all’interno della coppia. C’è quindi un vero e proprio emergere di una nuova legge in Francia poiché la violenza domestica è considerata lato sensu. Si è tenuto conto del fatto che riguardano tutte le forme di convivenza extramatrimoniale. Si va dunque verso la costruzione di un diritto comune della coppia.
Di conseguenza, l’attuazione di questa ordinanza è subordinata alla qualità di vittima della violenza che genera due conseguenze: non importa che la coppia sia sposata, PACS o in convivenza e non importa che la coppia si sia sciolta. Rientrando nell’ambito di tale ordinanza, ex coniugi, ex coniugi di un’unione civile o ex concubine, la legge segue una logica più penale che civile. D’ora in poi, la tutela dell’integrità fisica e morale della vittima di violenza all’interno della coppia ha la precedenza sullo status della relazione.
Attraverso questo allargamento, il sistema sancisce un principio di uguaglianza e risponde così alle pressioni comunitarie allineando i testi all’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

10. D’altro canto, le misure risultanti dalla legge del 9 luglio 2010 sono applicabili agli adulti minacciati di matrimonio forzato. Possono rivolgersi al giudice del tribunale della famiglia per ottenere un ordine di protezione. Questo magistrato ha poi il potere di disporre il divieto temporaneo di lasciare il territorio della persona minacciata. Tale divieto è iscritto nel fascicolo delle persone ricercate dal Pubblico Ministero.

11. A loro sono riconosciuti anche altri diritti.
Si prevede, infatti, di rafforzare le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno di coloro che, uniti a un cittadino francese o entrati in Francia per ricongiungimento familiare, sono vittime di violenze all’interno della coppia.
Possono avere non solo il diritto di soggiorno se viene emesso un ordine di protezione a loro favore, ma anche la concessione della carta di soggiorno quando l’autore è condannato in via definitiva per qualsiasi reato con l’aggravante di coniuge, convivente o partner legato ad un PACS. Inoltre, gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno in Francia possono ottenere un visto di ritorno dalle autorità francesi quando il coniuge ha rubato i loro documenti di identità.

12. Infine, il nuovo sistema non si limita a prendere in considerazione la vittima diretta. Anche i bambini sono presi di mira poiché il giudice del tribunale della famiglia può emettere un ordine di protezione quando sono in pericolo.
Occorre ovviamente tener conto delle conseguenze sui figli della violenza esercitata da un genitore sull’altro genitore. Anche se non sono le vittime immediate della violenza, in quanto testimoni, ne subiscono necessariamente le ripercussioni.

13. Tuttavia, alla legge e alla sua attuazione si impone un limite invalicabile: il minore vittima o spettatore di violenza all’interno della coppia resta escluso dalla legittimazione ad agire in materia di potestà genitoriale. Solo il genitore potrà adire il giudice del tribunale di famiglia quando scoprirà che il bambino è messo in pericolo dal suo ex o attuale compagno. Inoltre, spesso è la consapevolezza da parte di un genitore che l’altro genitore o il comportamento di quest’ultimo mette in pericolo il figlio comune, a far scattare il desiderio di protezione. Troppo spesso rimarranno ipotesi in cui il minore non potrà accedere alla tutela legale contro la violenza di cui è spettatore all’interno della famiglia in assenza della presenza di un adulto coraggioso o lucido.

14. Ma per garantire una significativa efficacia a questo meccanismo risultante dalla legge 9 luglio 2010, il legislatore non si è accontentato di ampliare l’ambito delle persone protette. Anche la gamma di misure che possono essere adottate nell’ambito di un ordine di protezione è ampia.

B. Portata estesa

15. Per essere ottimale, la protezione delle vittime di violenza domestica deve essere completa e basata su un sistema che consenta alla persona in pericolo di sfuggire alla presa dell’autore della violenza, sia fisicamente, legalmente o materialmente. Era quindi necessario che il giudice adito potesse emanare nel suo ordine di protezione provvedimenti civili come lo sgombero dall’abitazione dell’autore della violenza, che potessero essere accompagnati da altri provvedimenti aventi dimensione penale. L’obiettivo è quello di eliminare efficacemente il rischio di rappresaglie.
Oggi, nell’ambito dell’ordinanza di protezione, il Giudice del Tribunale di Famiglia ha di fatto ampi poteri in base a tre diverse ordinanze.

1) Provvedimenti civili

16. In primo luogo, questo magistrato può pronunciare provvedimenti civili non esclusivi.

a) Alloggio: sgombero dei violenti

17. Per garantire l’incolumità della vittima, il magistrato può assegnare preventivamente a quest’ultima l’alloggio della coppia, disponendo lo sgombero della persona che compie atti di violenza. Tale dispositivo è integrato dalla possibilità di porre a carico dell’imputato il pagamento delle spese relative all’alloggio.
D’ora in avanti, spetta al giudice vigilare affinché la vittima della violenza non si trovi in ​​una posizione economicamente delicata che la costringerebbe a tacere quanto sta subendo perché non ha i mezzi personali per farsi carico. l’importo delle spese di alloggio. Questo magistrato diventa il garante della fiducia dei litiganti schiavi all’interno della loro coppia.
Inoltre, perché questa misura sia realmente efficace, non sono applicabili le garanzie contro l’espulsione del coniuge, del partner PACS o del convivente sfrattati per violenza.
Quest’ultima, pertanto, non potrà opporre garanzie secondo le quali lo sgombero può avvenire solo al termine di un termine di due mesi successivo all’ordine di allontanamento dai locali; ciò non sarebbe conforme all’imperativo di urgenza che guida la decisione di sgombero dell’abitazione.
Inoltre, come già accadeva per la violenza sommaria, il coniuge violento non può chiedere di beneficiare della sospensione dell’esecuzione di tale provvedimento ed in particolare della pausa invernale decorrente dal 1° novembre di ogni anno fino al 15 marzo dell’anno successivo.
La spada di Damocle è ora sulla testa di colui che vuole sottomettere con la violenza la persona con cui vive.
Ma in ogni caso l’ufficiale giudiziario dovrà continuare a controllare che l’operazione di sfratto non venga effettuata su un titolo scaduto.

b) Misure di protezione del minore

18. In secondo luogo, e sempre nell’ambito dell’ordine di protezione, può essere emanato un secondo tipo di provvedimento civile. Il Giudice per la Famiglia ha la possibilità di pronunciarsi sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale. Colto in un contesto di violenza all’interno della coppia che si separa, deve garantire la tutela dell’interesse superiore del figlio comune.

19. Sono possibili due misure. Uno è radicale, l’altro meno.

Prima misura
In entrambi i casi, la potestà genitoriale è revocata a coloro che sono violenti. In tal caso, al fine di assicurare la continuità e l’effettività del legame del minore con il genitore che non esercita la patria potestà, il giudice può organizzare il diritto di visita in un luogo di incontro. Disposizioni analoghe sono state adottate dal legislatore in caso di condanna penale di uno dei genitori per un reato commesso nei confronti del figlio o dell’altro genitore.
Chi è violento nella casa di famiglia ora si presume sia un cattivo genitore.
Seconda misurazione
O l’esercizio congiunto della potestà genitoriale è mantenuto ed è accompagnato da un diritto di visita e/o alloggio classico o residenza alternata. In questa circostanza, il giudice ha la possibilità di disporre l’utilizzo di un luogo sicuro per la visita o la consegna del minore all’uno o all’altro genitore perché occorre evitare ogni contatto diretto tra loro e questo, sempre nell’ambito interesse del proprio figlio.
In tutti i casi, e qualunque sia la forma della coniugalità, il genitore violento deve continuare a contribuire al mantenimento e all’educazione dei figli.

20. Oltre a questi provvedimenti civili, il giudice del tribunale di famiglia può essere chiamato ad adottare altri provvedimenti “penali”. Il diritto civile e più in particolare il diritto di famiglia è, con la legge del 9 luglio 2010, dotato di armi pesanti.

2) Provvedimenti penali

a) Armi

21. Il magistrato può vietare all’imputato di detenere un’arma e di consegnarla all’anagrafe. Quest’arma può essere qualsiasi oggetto utilizzato per commettere l’inaccettabile all’interno della coppia.

b) Il divieto di incontrare la vittima e qualsiasi altra persona designata

22. La JAF può anche proibirgli di incontrare o ricevere la vittima ei suoi figli così come qualsiasi altra persona da lui designata. Ciò al fine di evitare che l’autore della violenza all’interno della coppia eserciti ulteriori pressioni sulla persona richiedente protezione, in particolare attraverso i parenti di quest’ultima.

c) Occultamento dell’indirizzo della vittima

23. Inoltre, alle vittime è consentito nascondere il proprio indirizzo per evitare possibili rappresaglie. Possono poi eleggere domicilio presso l’avvocato che li assiste o li rappresenta o presso il Pubblico Ministero e ciò, per tutti i procedimenti civili in cui sono anche parti. Ci sono, tuttavia, due temperamenti in questo dispositivo.
In primo luogo, ai fini dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, l’ufficiale giudiziario deve essere a conoscenza dell’indirizzo di questa persona senza poterlo rivelare al suo preponente.
In secondo luogo, l’avvocato o il pubblico ministero presso il quale è domiciliato comunica senza indugio al giudice civile l’indirizzo dell’attore.
In ogni caso, non si tratta di privare il dispositivo della sua efficacia poiché i professionisti interessati sono tenuti al segreto.
d) Divieto di uscita dal territorio

24. Inoltre, e per scongiurare ogni rischio di allontanamento internazionale del minore comune da parte di uno dei genitori e ciò in frode ai diritti dell’altro genitore, il giudice del tribunale della famiglia può disporre anche la trascrizione del divieto di uscita dal territorio del bambino senza l’autorizzazione di entrambi i genitori, sul passaporto di ciascuno di essi.
Tuttavia, in presenza di coppie binazionali, poiché l’efficacia di tale misura è distrutta dal momento che il giudice francese non può disporre questa registrazione su un passaporto straniero, è stato previsto di registrare questo divieto di lasciare il territorio nel fascicolo. persone ricercate.

e) Assistenza legale

25. Infine, il giudice del tribunale della famiglia può disporre una misura di aiuto a favore del beneficiario dell’ordine di protezione, come l’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio dell’attore o anche la presentazione di un elenco di persone giuridiche qualificate che possono accompagnarlo durante tutto il la durata dell’ordine di protezione .

26. In ogni caso, tutte queste misure emanate nell’ambito di un ordine di protezione hanno solo un periodo di validità limitato di quattro mesi, rinnovabile una volta per le coppie sposate che presentano una domanda di divorzio. o in separazione legale. D’altra parte, tali dispositivi di protezione per i conviventi oi partner PACS non possono, in nessun caso, essere oggetto di alcuna proroga. Ci si può interrogare su questa lacuna testuale. Ma è anche possibile analizzarlo come il minimo garantito a chi è vittima di violenza inflitta dal proprio compagno al di fuori di ogni unione matrimoniale. Mentre in passato non poteva beneficiare di alcuna protezione, ora gli è consentito organizzare la salvaguardia della sua integrità fisica e morale in vista di un’eventuale rottura.

27. In ogni caso, un diritto senza una procedura adeguata non è nulla, rimane lettera morta. Il legislatore ha quindi accompagnato tali provvedimenti civili, con connotazione penale o assistenziale, emanati nell’ordinanza di protezione con un apposito procedimento.

II. Un quadro procedurale adattato

28. Di fronte alla violenza e all’urgente necessità di proteggere efficacemente la vittima, la giustizia, nonostante la sua reputazione di essere lenta, deve ricorrere alla violenza per la giusta causa e intervenire rapidamente. Il decreto del 29 dicembre 2010 ha consentito di istituire una procedura d’urgenza (A) ma che, considerata come anomalia, resta eccezionale (B).
A. Una procedura d’urgenza

29. In tutti i casi, la procedura deve essere rapida al fine di proteggere urgentemente le vittime di violenza domestica. Sia nella fase del rinvio, sia durante l’udienza o durante la decisione, è l’imperativo dell’urgenza che deve governare l’intero processo.

1) Rinvio

30. Il Giudice per la Famiglia può essere sequestrato, al fine di ottenere un ordine di protezione, dalla Procura della Repubblica con il consenso della vittima perché, spesso spaventata, quest’ultima può avere qualche difficoltà ad agire da sola e ad arrestare il giudice. Ma questo presuppone che abbia sporto denuncia. Tuttavia, questo approccio è altrettanto delicato del fatto di rivolgersi direttamente o tramite un avvocato al magistrato da tutelare. L’attore, infatti, sa che il coniuge, il partner PACS o il partner violento sarà necessariamente convocato dai rappresentanti della pubblica autorità per essere ascoltato sui fatti denunciati e che, tornato in patria, si vendicherà.

31. Il tribunale può anche essere adito dalla vittima stessa.

In quest’ultimo caso, il rinvio può essere effettuato mediante richiesta in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante citazione in forma di giudizio sommario. Tale atto deve contenere l’indicazione della data dell’udienza preventivamente comunicata dalle JAF ed essere denunciato al Pubblico Ministero a pena di nullità.

2) L’udienza

32. Una volta ricevuta la domanda di ordine di protezione, le parti devono essere convocate per un’audizione. a) Termini del bando

Tale citazione può essere effettuata, sia a cura della cancelleria sotto forma di raccomandata con avviso di ricevimento abbinata a lettera semplice in caso di rinvio a domanda, sia mediante notificazione se il giudice è adito nell’ambito di una citazione in forma di procedimento sommario. In via eccezionale, il magistrato può disporre che la polizia o la gendarmeria debbano consegnare personalmente la citazione all’imputato contro ricevuta quando sussiste un rischio di pericolo particolarmente grave ed imminente per l’attore; tale decisione costituisce un atto di amministrazione giudiziaria.
In definitiva, questa citazione indirizzata al convenuto equivale a una citazione. Include in allegato una copia della richiesta o della citazione nonché i documenti su cui si basa la richiesta. Inoltre, spetta al giudice del tribunale della famiglia garantire che sia trascorso un tempo sufficiente tra la citazione e l’udienza affinché l’imputato possa preparare la sua difesa.
Quanto al Pubblico Ministero, ha la facoltà di pronunciarsi sulla richiesta senza che il giudice civile abbia l’obbligo di ottemperare.

33. In udienza, il magistrato può sentire le parti congiuntamente o separatamente al fine di tutelare la vittima impedendole di confrontarsi con l’autore dei presunti atti di violenza. Questo per limitare i confronti dolorosi.

b) Il ruolo dell’avvocato

34. Le parti possono farsi assistere o rappresentare da un avvocato. Nell’ambito dello spettacolo la loro presenza non è obbligatoria. Ciò al fine di soddisfare l’esigenza di tempestività anche quando l’una o l’altra delle parti, per legittimo motivo, non può essere sentita. Si può ritenere che si tratti di una violazione del rispetto del principio del contraddittorio, tanto più che il giudice potrà concedere il rinvio ad una successiva udienza solo con brevissimo preavviso data l’urgenza di tutelare la vittima che lo richiede.

c) Segretezza

 

35. Inoltre, un’altra specificità di questa udienza risiede nel fatto che può svolgersi in privato. Ciò fa pensare che, in linea di principio, l’udienza sarebbe pubblica poiché la Procura della Repubblica ha facoltà di essere presente per poter avviare un procedimento penale nei confronti dell’autore dei presunti atti di violenza. In realtà si tratta di rendere possibile un certo coordinamento, attraverso una reciproca informazione del giudice penale e del giudice civile che sono pienamente associati nella lotta contro le violenze fatte in primo luogo alle donne.

3) Velocità

36. Ovviamente, è importante rilevare che, poiché la procedura deve essere rapida per garantire la protezione di una persona in pericolo all’interno della coppia, non sempre è possibile per il giudice del tribunale della famiglia svolgere gli atti istruttori che ritiene necessari. Pertanto, è evidente il rischio di strumentalizzazione di tale procedura al fine di ottenere quanto non sarebbe stato concesso al di fuori di questo particolare contesto di violenza all’interno della coppia. Tuttavia, è comunque preferibile prevenire il rischio corso dalla presunta vittima o dal minore che ne è spettatore, piuttosto che attendere l’esito di un’indagine. Per questo il magistrato prenderà la sua decisione sulla base dei primi elementi certi che gli saranno stati comunicati, sapendo che potrà,

Pertanto, l’ordine di protezione deve essere emesso con urgenza, senza che sia specificato un termine.

4) Le caratteristiche della prescrizione

37. Anche questa ordinanza presenta due caratteristiche.

a) Un ordine provvisorio

È temporaneo in quanto può essere applicato solo per un periodo limitato a quattro mesi dopo la notifica, sia mediante notificazione o, nell’ambito della decisione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi amministrativi. Essa è esecutiva in via provvisoria, salvo diversa decisione del giudice.
Ma per tutta la sua validità, il deposito di una domanda di divorzio o di separazione personale consente di prolungare la durata dei provvedimenti emanati. Infatti, ai sensi dell’articolo 1136-13 del codice di procedura civile, quando tale richiesta è presentata prima della scadenza della durata delle misure di protezione o quando l’ordinanza è pronunciata mentre è in corso il divorzio o la separazione legale, le misure dell’ordinanza di protezione continuano a produrre i loro effetti fino a quando la decisione che statuisce sull’istanza di divorzio o di separazione personale sia passata in giudicato. D’altro canto, i provvedimenti adottati in applicazione del 3°,

b Un ordine provvisorio

Essa è provvisoria in quanto il giudice per la famiglia può, in qualsiasi momento e su richiesta del pubblico ministero o dell’una o dell’altra delle parti, ovvero dopo aver compiuto ogni utile atto istruttorio, e dopo aver invitato ciascuna delle parti ad esprimere le proprie opinioni, sopprimere o modificare le misure stabilite nell’ordine di protezione, deciderne di nuove, concedere all’imputato una temporanea dispensa dall’osservanza di taluni degli obblighi che gli sono imposti o revocare l’ordine di protezione.

5) Rimedi

38. Infine, come ogni decisione giudiziale, l’ordinanza di protezione è impugnabile: l’impugnazione è aperta entro quindici giorni dalla sua notifica e deve essere proposta con istanza depositata o indirizzata in cancelleria. Corte di Appello. Su questo si pronuncia, a seconda dei casi, il primo presidente della corte d’appello, il consigliere istruttorio o il collegio giudicante.

Tuttavia, questo rimedio rischia di essere privato di qualsiasi interesse se viene ascoltato dopo la fine dell’ordinanza cautelare.

39. Si deve rilevare che, giustificata dall’urgenza, questa procedura si rivela in definitiva una procedura eccezionale.

B. Una procedura eccezionale

40. Il legislatore è diventato consapevole della specificità della violenza domestica e ha gradualmente adattato il diritto civile al fine di proteggere meglio le vittime. Si tratta quindi di una procedura eccezionale poiché sono state prese deroghe con altri rami del diritto.
Eccezionale in più di un modo, deve essere considerato successivamente:

1) La prova

41. In primo luogo, per quanto riguarda il diritto della prova, non si tratta più della ricerca della verità ma della ricerca della plausibilità.
Infatti, ai sensi dell’articolo 515-9 del codice civile, il giudice del tribunale di famiglia può emettere un’ordinanza di protezione solo se sussistono gravi motivi per ritenere probabile la commissione dei presunti atti di violenza. Inoltre, la vittima deve essere esposta al pericolo. Queste due condizioni sono cumulative. Resta tuttavia da interrogarsi sull’apprezzamento di queste nozioni.

a) Il pericolo

42. Il pericolo è un concetto soggettivo. Solo il giudice del tribunale di famiglia può apprezzare la realtà del pericolo a cui una persona afferma di essere esposta all’interno della coppia, grazie ad elementi che rendono probabili i presunti atti di violenza.

b) La presunzione

43. A questo proposito, alcuni ritengono che esista un rischio di violazione della parità tra le parti del procedimento. Tale disposizione viene poi analizzata come istituente una presunzione legale di colpevolezza, contraria sia ai principi fondamentali del nostro ordinamento sia alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che garantisce alle parti il ​​diritto a un giusto processo.
Tuttavia, sia il diritto europeo che quello nazionale oggi convalidano tali deroghe al principio della presunzione di innocenza, che devono includere gli elementi che rendano plausibili i presunti atti di violenza per l’emissione da parte del giudice della famiglia di un’ordinanza restrittiva. protezione.
Inoltre, sebbene la formulazione dell’articolo 515-9 del codice civile appaia scomoda perché sembra invertire i principi che regolano l’onere della prova, la norma così stabilita non è affatto essenziale. Infatti, in termini di fatti legali, la prova in diritto civile è gratuita e può essere fatta da semplici presunzioni dell’uomo. Questi consentono al giudice di formare la sua convinzione su indizi la cui forza probatoria è lasciata alla sua libera discrezionalità. In realtà, il testo riflette solo la volontà del legislatore di alleggerire l’onere della prova, il cui onere continua a gravare sull’attore.
Inoltre, anche se il giudice del tribunale di famiglia si accontenta di elementi che rendono la violenza suscettibile di mettere in pericolo la vittima, resta il fatto che per l’attore sarà difficile produrre questi elementi poiché ciò che subisce avviene a porte chiuse.

2) I paradossi della protezione

a) Secondo le coppie

44. Inoltre, l’ordinanza di protezione non solo deroga al diritto di prova, ma lede anche la stessa filosofia della convivenza, che non può più essere considerata come un’unione libera poiché il convivente può essere espulso pur essendo titolare di l’affittuario o il proprietario della sua abitazione. Inoltre, può essere condannato a sostenere il costo dell’affitto senza aver diritto ad alcuna indennità di occupazione, anche se non è legato al beneficiario dell’ordinanza di protezione né per matrimonio né per PACS.
Ma un’unione libera, che non lo è più perché la vittima della violenza è resa schiava di chi la violenta, non è più un’unione dove l’uno è libero di colpire l’altro senza che il diritto possa intervenire.
b) I paradossi della tutela giuridica

45. Infine, contrariamente a taluni fondamenti del diritto contrattuale, il locatore può essere opposto da un occupante precario che non sia il firmatario del contratto di locazione. Ma questo ricorso all’affitto forzoso non è una novità nel diritto di famiglia.

46. ​​​​In ogni caso, la legge del 9 luglio 2010 ha creato uno speciale arsenale legale destinato a combattere efficacemente la violenza all’interno della coppia. L’approvazione di questa legge e il rafforzamento dei poteri giudiziari erano essenziali dato il costante aumento del numero delle vittime di questo flagello. Resta da sperare che l’ordine di protezione si riveli uno dei principali asset nella lotta contro la violenza, tanto più che l’aspetto repressivo di questa legge rende la risposta penale un necessario complemento. Oggi, diritto civile e diritto penale lavorano insieme.

47. La legge del 28 dicembre 2019 (1) volta ad agire contro la violenza domestica fissa in un massimo di sei giorni il termine per l’emissione di un ordine di protezione da parte delle JAF (emissione che non è più subordinata alla presentazione di una denuncia ). 

Inoltre, estende l’uso del dispositivo elettronico BAR (braccialetto anti-riconciliazione) in caso di reato punito con la reclusione non inferiore a 3 anni commesso nei confronti del proprio coniuge. 

La legge 30 luglio 2020 (2), da parte sua, stabilisce in particolare:

  • godimento diretto della casa coniugale al coniuge vittima di violenza. 
  • una sospensione automatica del diritto di visita in caso di reato commesso nei confronti del genitore vittima dall’accusa, dalla condanna o anche dall’istituzione del controllo giudiziario del genitore violento. 
  • estinzione dell’obbligazione alimentare per ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle di una persona condannata per violenza domestica.

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