Cass. civ. 3ª, 6 giugno 2024, n. 23-10.526
Il creditore di una SCI deve citare in giudizio la società prima che i soci abbiano venduto le loro quote per poter agire contro i soci per il rimborso?
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dovuto rispondere a questa domanda in una sentenza del 6 giugno 2024 (n. 23-10.526).
In questo caso, una SCI aveva contratto un prestito con una banca, rimborsabile in 240 rate.
Alcuni anni dopo la concessione del prestito, i soci hanno venduto tutte le loro quote.
A seguito della vendita, la banca ha citato in giudizio i soci venditori per il rimborso del prestito.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda della banca, ritenendo che non fosse soddisfatta la condizione di aver inutilmente perseguito la società prima che i soci vendessero le loro quote.
La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, sottolineando che è effettivamente un requisito per l’azione legale che la SIC sia stata citata invano.
D’altra parte, ha stabilito che questo presupposto deve essere esercitato solo prima che i soci siano citati in giudizio, e non prima che abbiano venduto le loro quote.
In altre parole, la sentenza ribadisce il principio sancito dall’articolo 1837 del Codice civile, secondo cui i soci di una società immobiliare non commerciale (SCI) rispondono a tempo indeterminato dei debiti della società, in proporzione alla loro quota di capitale sociale.
Ciò significa che anche se le loro quote vengono vendute, i soci rimangono responsabili dei debiti della società.
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