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Il Consiglio di Stato francese ha risolto in via definitiva la questione relativa all’aliquota fiscale applicabile alle plusvalenze immobiliari realizzate in Francia dai contribuenti fiscalmente domiciliati in Svizzera.

Fine dell’esproprio  Con sentenza del 20 novembre 2013 ha infine ritenuto infondato il ricorso del Ministro del Bilancio ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 33,1/3%: i residenti svizzeri avrebbero dovuto essere assoggettati all’aliquota del 19% in termini di plusvalenze immobiliari  .
Il Tribunale amministrativo superiore ha escluso l’imposta del 33,1/3% facendo prevalere la clausola di non discriminazione. Sostiene che l’articolo 244 bis A del codice tributario generale prevede un’imposta eccezionale con aliquota del 19% che deve applicarsi anche ai cittadini e ai residenti di uno Stato esterno all’UE e al SEE in virtù dell’applicazione della norma di non discriminazione contenuta nella Convenzione franco-svizzera all’articolo 26 paragrafo 1: “I cittadini di uno Stato contraente non sono soggetti nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diverso o più oneroso di quello a cui sono soggetti i cittadini di detto altro Stato Stati che si trovano nella stessa situazione sono o possono essere soggetti. Questa decisione del Consiglio di Stato ha confermato la giurisprudenza coerente della Corte amministrativa d’appello di Versailles.D’ora in poi l’amministrazione francese sarà costretta a rispettare la posizione del Consiglio di Stato. Sul prelievo finale, relativo alle plusvalenze immobiliari, verrà quindi applicata un’aliquota fiscale del 19%. vendite  .

Fine della spoliazione:-

Per quanto riguarda le plusvalenze realizzate prima della decisione del Consiglio di Stato, i contribuenti svizzeri possono richiedere uno sgravio fiscale del 19% entro il periodo di azione. Tale termine è di due anni dal pagamento dell’imposta impugnata, che colpisce direttamente i contribuenti che pagano imposte sulle plusvalenze immobiliari dal gennaio 2012, nel momento in cui scriviamo. Lontano. Anche la legge n. 2013-1117 del 6 dicembre 2013 relativa alla frode fiscale e alla grave delinquenza economica e finanziaria ha preso atto di questo stato di diritto nell’articolo L190 del libro delle procedure fiscali. Questi contribuenti possono quindi legittimamente richiedere uno sgravio che consenta loro di recuperare somme ingenti.

La procedura è stata quindi lunga, incerta e costosa, cosa che ha scoraggiato molte persone. Ora, la tesi dell’amministrazione è messa in crisi dalla recente decisione del Consiglio di Stato. Non c’è più pericolo. Oggi la richiesta di aiuto è diventata certa, poco costosa e rapidissima! Nonostante tutto, è chiaro che da molti anni il fisco francese vince il jackpot tra i residenti svizzeri. Affinché questa non sia una vittoria di Pirro, i contribuenti devono mobilitarsi in modo massiccio. Chiediamo questa mobilitazione affinché, al di là dei principi, i veri vincitori di questa battaglia siano gli svizzeri.
L’autore: Al servizio di una clientela internazionale, Maître Grégory DAMY, avvocato francese, è di origine svizzera.Particolarmente sensibile alla causa degli svizzeri, si batté per molti anni contro questa discriminazione.
Grégory DAMY
Dottore in Giurisprudenza
Associato all’Ordine degli Avvocati
e
Nicolas GEMSA
Avvocato collaboratore
dello Studio DAMY