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Dal 1° gennaio 2002, si presume che i conducenti intercettati per eccesso di velocità abbiano ricevuto informazioni sufficienti sul ritiro dei punti accumulati. Il Consiglio di Stato apporta due nuove precisazioni sulla prova delle informazioni del conducente sui ritiri di punti che egli incorre sulla sua patente di guida.
Innanzitutto, la Suprema Corte completa la motivazione del proprio parere Gendron (CE, parere, 8 giugno 2011), relativo alle infrazioni accertate con l’intercettazione del veicolo. Ivi aveva stabilito che l’intervento del decreto 5 ottobre 1999 non garantiva che i precedenti moduli di osservazione e pagamento, che non informavano sufficientemente gli autisti, non fossero stati utilizzati dopo tale data.
D’altra parte, come già diversi tribunali amministrativi avevano considerato, il Consiglio di Stato ammette che tali forme precedenti, denominate in franchi, non potevano essere utilizzate dopo l’introduzione dell’euro, il 1° gennaio 2002. conseguentemente “per i reati segnalati con intercettazione del veicolo a partire da tale data, la menzione nel sistema nazionale delle patenti di guida del successivo pagamento della sanzione forfettaria consente quindi al giudice di stimare che al titolare della patente sia stata notificata una denuncia di contravvenzione contenente le informazioni richieste”.
Inoltre, il Consiglio di Stato ritiene che l’assenza di informazioni non incida sulla revoca dei punti, non solo quando il giudice penale si sia pronunciato in contraddittorio, ma anche in caso di ordinanza penale.
Maître Grégory DAMY , Simpatico avvocato; ritiro punti Aggiornamento 2022