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A differenza di un coniuge o di una persona che ha stipulato un PACS, un partner non è mai tenuto a rimborsare un debito contratto dall’altro se non ha firmato lui stesso il contratto.
È quanto ha appena ricordato la Corte di Cassazione. I fatti sono i seguenti: due persone convivono. Uno dei partner contrae un prestito in proprio da una società di credito. A seguito di fatture non pagate, l’istituto finanziario persegue i due conviventi per il pagamento. Il tribunale distrettuale ordina loro in solido di rimborsare il debito. La sentenza è annullata. Per la Corte di Cassazione, un partner non è tenuto a rimborsare un debito contratto dall’altro se non ha firmato lui stesso il contratto. E questo, anche se era consapevole dell’impegno preso dall’altro e ne aveva approfittato.
È giurisprudenza consolidata: le disposizioni del codice civile che prevedono la solidarietà dei coniugi in materia di debiti contratti per il mantenimento del nucleo familiare o per l’educazione dei figli, non si applicano ai conviventi.
Se un coniuge stipula in proprio un contratto che ha per oggetto il mantenimento della famiglia o l’educazione dei figli, il coniuge sarà automaticamente assunto e potrà essere tenuto a rivendicare l’intero debito. Analogamente nel caso dei Pacs, un debito contratto da uno dei partner per le necessità della vita quotidiana vincolerà automaticamente l’altro partner.
Studio Legale DAMY 2020