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Quando l’attività conferita è dependent da altre attività accessorie, non costituisce un ramo autonomo di attività, suscettibile di beneficiare del regime di conferimento parziale dei beni. Una Società ha conferito ad un’altra società, da un lato, l’attività di produzione e commercializzazione di componenti in PVC e, dall’altro, l’attività di produzione e commercializzazione di serrande avvolgibili. Ha posto tale operazione sotto il regime preferential dei conferimenti parziali in patrimonio .
L’Amministrazione, nel corso di una verifica dei conti, ha messo in discussione la convenienza di tale regime in quanto le attività conferite non costituiscono rami di attività completi per la società conferente. Questa analisi è confermata dalla Corte amministrativa d’appello di Douai.
Il tribunale osserva che le due attività portate sono svolte in un unico locale. Inoltre, l’atto di conferimento prevede che le attività del contribuente siano “raggruppate” e che sia impossibile calcolare il risultato contabile specifico di ciascuna attività.
Inoltre, queste due attività hanno in comune i servizi amministrativi ma anche i servizi tecnici, di sviluppo e di trasporto.
Di conseguenza, è improbabile che le due attività siano gestite in modo indipendente all’interno del contributore. La società non può quindi beneficiare del regime dei conferimenti parziali di beni.
Simpatico avvocato, Grégory DAMY Diritto societario, trasferimento parziale di beni