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Consegna dei mobili e clausola di riserva di proprietà
La consegna dei mobili è regolata dall’articolo L. 624-16 del Codice del Commercio e dall’articolo 1606 del Codice Civile. In base a tali disposizioni, se l’acquirente aveva già in suo possesso i mobili in altro titolo, la consegna si considera avvenuta con il solo consenso delle parti. In tal case, affinché la clausola di riserva di proprietà sia opponibile ai terzi, essa dovrà essere pattuita per iscritto nel contratto di vendita.
Soddisfare la condizione di opponibilità
In un caso specifico, l’acquirente deteneva l’attrezzatura soggetta a riserva di proprietà nell’ambito di una precedente vendita scaduta per inadempimento di una condizione sospensiva . Si pone allora la questione di come soddisfare la condizione di opponibilità che richiede che la clausola sia concordata per iscritto al più tardi al momento della consegna.
I giudici di merito hanno disposto che il venditore rientri in possesso delle attrezzature volontariamente lasciate all’acquirente prima di concludere una nuova vendita con riserva di proprietà il 20 settembre 2007. Tale decisione, tuttavia, ha disatteso l’articolo 1606 del codice civile, che prevede che la consegna avviene con il solo consenso delle parti se l’acquirente aveva già in suo possesso l’attrezzatura ad altro titolo. In questo caso, l’acquirente ha fatto decadere la macchina coperta dalla clausola di prima vendita. Pertanto, la condizione dell’accertamento preliminare della scrittura prima della consegna è stata ritenuta superflua.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha allentato le condizioni formali per l’opponibilità della clausola, riconoscendo che l’accettazione può essere desunta dall’esistenza di rapporti d’affari tra le parti.
Questa soluzione è appropriata perché si allinea alle disposizioni di legge e all’interpretazione del tribunale. Riconosce che il possesso dell’Attrezzatura da parte dell’Acquirente in una vendita precedente annulla la necessità di un accordo scritto prima della consegna. Inoltre, la flessibilità di cui dispone la Corte di cassazione per considerare i rapporti d’affari come prova di accettazione aiuta in situazioni pratiche in cui il rigoroso rispetto delle formalità potrebbe non essere possibile.