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Proposta di propaganda Precisazione la visita di un professionista presso il domicilio di un consumatore, su richiesta di quest’ultimo, non costituisce necessariamente propaganda .
Il diritto del consumo è particolarmente protettivo nei confronti del consumatore in caso di propaganda porta a porta, in particolare consentendogli di poter recedere gratuitamente. Ma hai ancora bisogno di sapere cosa si intende per vendita porta a porta?
La definizione di propaganda nei servizi ai consumatori: –
Una persona, ritenendo di essere stata perquisita a domicilio da una ditta, si è opposta all’assegno che aveva versato a titolo di acconto per un ordine di impianto di climatizzazione. In questo caso la commessa si è recata, su richiesta della cliente, presso la sua abitazione per effettuare uno studio tecnico relativo alle diverse tipologie di impianto di climatizzazione del suo appartamento. L’azienda ha inviato un preventivo al cliente, che lo ha accettato inviando un assegno.
Pochi giorni dopo, e dopo che l’azienda si era rifiutata di annullare l’ordine, il cliente ha presentato un ordine di sospensione in quanto l’installazione scelta non le andava bene.
La controversia viene portata in tribunale. Per accogliere la richiesta del consumatore di risoluzione del contratto, rimborso della caparra versata e dei danni, il tribunale locale di Nîmes ha ritenuto che la società che si è recata sul sito fosse tenuta a notificare il suo preventivo a rispettare le disposizioni del Codice del consumo e a stabilire un preventivo menzionando in particolare il diritto di rinuncia .
Considerazioni legali per le visite a domicilio:-
La Corte di Cassazione, ai sensi dell’articolo L121-21 del Codice del Consumo, annulla la sentenza, rigetta la richiesta, adducendo che l’ordine era fermo e definitivo.
L’Alta Giurisdizione dell’Ordine Giudiziario ritiene che “il viaggio di un professionista a casa di un consumatore per studiare i locali e prendere le misure necessarie per redigere un preventivo inviato successivamente per posta, non costituisce propaganda quando, durante questo viaggio, nessun impegno è stato assunto dal consumatore”.
Tuttavia, più recentemente, secondo una sentenza di cassazione senza rinvio della Sezione Civile della Corte di Cassazione, il contratto concluso presso la sede permanente e abituale del professionista ma a seguito dell’invio di una lettera pubblicitaria al domicilio del consumatore è considerato un contratto fuori sede. Il consumatore può quindi avvalersi del regime giuridico di tutela applicabile alle vendite a domicilio previsto dal Codice del Consumo.
Infine, non è il luogo che conta per definire la propaganda, ma il fatto che il venditore sia su iniziativa dell’azione commerciale.
Si tenga infine presente che, ai sensi di legge, le sollecitazioni ripetute e insistenti o l’uso della costrizione fisica o morale caratterizzano la pratica commerciale aggressiva. Questi metodi penali definiti negli articoli da L. 122-11 a L. 122-15 del Codice del consumo sono punibili con 2 anni di reclusione e una multa di 150.000 euro.
Studio Legale DAMY, diritto dei consumatori, aggiornamento 2022