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Dettagli sul concetto di società francesi e straniere:
Per la riscossione delle imposte di trasferimento a titolo oneroso sul trasferimento dei diritti sociali, le società francesi sono quelle la cui sede legale si trova in Francia (cfr. dottrina amministrativa di base (DB) 7 D 5 § 12). Al contrario, sono considerate estere tutte le società la cui sede legale non si trova in Francia.
Dettagli sulla nozione di azioni quotate:
Le azioni quotate, di cui al comma I dell’articolo 726 del CGI, sono quelle negoziate in un mercato regolamentato di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo L. 421-1 del Codice Monetario e Finanziario o in un sistema multilaterale di negoziazione all’interno del significato dell’articolo L. 424-1 dello stesso codice.
Chiarimenti sulla nozione di atto:
Per atto, ai sensi dell’art. 726 I-1° del CGI, si intende qualsiasi scrittura titolante nei confronti di ciascuna delle parti, qualunque sia la sua forma.
Per quanto riguarda la cessione di azioni di società quotate, fatto imponibile è il compimento dell’atto (art. 635-7° CGI). In assenza di un atto, non vi è quindi tassazione. Ciò è particolarmente vero per le transazioni effettuate sul mercato che sono sempre al di fuori dell’ambito delle tasse di registrazione.
Per quanto riguarda la cessione di partecipazioni in società non quotate, il fatto scatenante è costituito dalla vendita o dal compimento dell’atto ove esistente (artt. 635-7° e 639 CGI).
Dettagli relativi al campo di applicazione:
Il trasferimento delle azioni deve intendersi stricto sensu. Sono quindi escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta le operazioni che non hanno attinenza con le cessioni (caso di deposito cauzionale senza trasferimento di proprietà, contratti derivati su azioni).
Lo stesso dicasi per le operazioni di prestito titoli di cui agli artt. L.211-22 e ss. del Codice Monetario e Finanziario (CMF) nonché i pegni di titoli autorizzati dagli articoli L.211-38 e ss. del CMF.
Inoltre, la legge finanziaria 2012 ha notevolmente ampliato i termini di esenzione per gli atti di trasferimento di azioni societarie (quotate e non).
Deroghe già applicabili.
Prima dell’adozione della legge finanziaria per il 2012 erano già esentate alcune operazioni:
– le cessioni di diritti sociali effettuate a titolo gratuito;
– pronti contro termine, definiti come contratti con i quali un investitore istituzionale o una società può scambiare, per un periodo determinato, la propria liquidità con titoli finanziari. Queste operazioni sono esenti dalle tasse di registrazione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 12 della legge n. 93-1444 del 31 dicembre 1993 contenente varie disposizioni relative alla Banque de France, alle assicurazioni, al credito e ai mercati. finanziario. Tale esenzione è applicabile anche alle operazioni di pronti contro termine di diritto estero aventi caratteristiche equivalenti a quelle sopra citate.
A questo proposito, l’istruzione amministrativa pubblicata nel bollettino ufficiale tributario (BOI) 7 D-2-00 definisce un contratto di riacquisto come l’operazione mediante la quale una persona giuridica, un fondo comune o un fondo comune di debito cede in piena proprietà ad un’altra persona giuridica persona, un fondo comune o un fondo comune di debito, per un prezzo pattuito, titoli, titoli o effetti e con cui il cedente e il cessionario si impegnano, rispettivamente ed irrevocabilmente, il primo a riprendersi i titoli o cambiali, il secondo a rivenderli per un prezzo e una data concordati.
– operazioni di pagamento dividendi in titoli. In effetti, la dottrina amministrativa di base (DB) 7 D 5112 § 7 specifica che il pagamento di dividendi, ai sensi dell’articolo L. 232-12 del codice di commercio, ai titolari di azioni di una società sotto forma di consegna di azioni detenute nella portafoglio non costituisce un trasferimento di azioni.
Nuove esenzioni derivanti dalla legge finanziaria per il 2012.
Sono ora esenti dall’obbligo di registrazione:
– gli acquisti di diritti societari effettuati nell’ambito dell’acquisto di azioni proprie da parte di una società o di un aumento di capitale;
– acquisizioni di diritti sociali di società poste in procedura di salvaguardia o in amministrazione controllata;
– acquisizioni di diritti sociali quando la società conferente fa parte dello stesso gruppo, ai sensi dell’articolo 223 A, della società che li acquisisce;
– le operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis del CGI.
Dettagli relativi alla territorialità:
Legge n. 2011-1977 del 28 dicembre 2011 sulla finanza per l’anno 2012 ha ampliato le regole di territorialità applicabili alla cessione di azioni di società quotate o non quotate.
Pertanto, sono ora soggetti alle tasse di registrazione in Francia, gli atti compiuti all’estero relativi al trasferimento di azioni, quote di fondatori o quote di utili di società quotate o non quotate con sede legale in Francia. Correlativamente, tali operazioni sono imponibili solo se rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta e non sono effettuate in ipotesi analoghe a quelle che danno diritto all’esenzione.
Fatta salva questa modifica, restano applicabili le precedenti regole di territorialità e campo di applicazione.
Pertanto i trasferimenti di azioni di società quotate sono imponibili solo se registrati per atto. Rimangono, invece, fuori dall’ambito di applicazione delle tasse di registro, le cessioni di quote di società quotate non registrate per atto, siano esse una società francese o una società straniera.
Restano invece soggette alle spese di registrazione le cessioni di azioni di società non quotate (che non soddisfano i criteri di persona giuridica con preponderanza immobiliare) non registrate per atto nel caso di società francesi.
Inoltre, gli atti di trasferimento di azioni di società quotate o non quotate, stipulati in Francia, sono soggetti a tassa di registrazione, sia che riguardino società francesi sia che riguardino società estere (articolo 718 del CGI).