Nel marzo 2025 abbiamo dato conto della decisione pronunciata dalla Corte d’appello di Lione che ha condannato la società LOCAM a una sanzione penale di 1,2 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli.

Tale decisione si inseriva in un contenzioso penale di ampia portata, avviato a seguito di pratiche di vendita porta a porta sistematiche rivolte a professionisti indipendenti e a piccole strutture.

Alcune settimane più tardi, abbiamo pubblicato un’analisi giuridica approfondita della portata di tale condanna penale, mettendone in luce i fondamenti normativi e giurisprudenziali, nonché le potenziali conseguenze civili per i professionisti interessati da tali montaggi contrattuali.

Un anno dopo, tale analisi è stata ormai confermata dalla Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 6 gennaio 2026 (n. 24-81.212, pubblicata nel Bollettino).

  1. La conferma di un principio: il Codice del consumo può applicarsi tra professionisti

Le decisioni successive pronunciate dalle giurisdizioni penali consacrano l’applicabilità del Codice del consumo anche nei rapporti tra professionisti, nei casi di vendita fuori dai locali commerciali, quando ricorrono le seguenti condizioni:
– il contratto non rientra nell’attività principale del professionista contattato;
– il professionista impiega cinque dipendenti o meno;
– l’operazione contrattuale è presentata come una locazione senza opzione di acquisto.

Tali criteri, previsti dall’articolo L.221-3 del Codice del consumo, sono ormai chiaramente avallati dalla Corte di cassazione.

  1. Il rigetto definitivo dell’argomento dei «servizi finanziari»

La sentenza del 6 gennaio 2026 chiude definitivamente il dibattito.

LOCAM sosteneva che i propri contratti rientrassero nella nozione di «servizi finanziari» ai sensi del diritto europeo, con la conseguente esclusione dall’ambito di applicazione del Codice del consumo.

La Corte di cassazione, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 dicembre 2023, respinge tale argomento e approva il ragionamento della Corte d’appello:

«I giudici […] deducono che i contratti di locazione di lunga durata, anche se conclusi con clienti professionali, non possono essere qualificati come operazioni bancarie o di credito ai sensi delle disposizioni del Codice monetario e finanziario, né come servizi finanziari ai sensi della direttiva europea n. 2011/83/UE del 25 ottobre 2011.»

La Corte precisa inoltre che il criterio determinante è l’oggetto principale del contratto: quando la locazione prevale sul credito, le norme di tutela previste dal Codice del consumo trovano applicazione, anche se il contraente è un professionista.

  1. Un’interpretazione condivisa da tempo dal nostro studio

Questa posizione non rappresenta una sorpresa.

Già nel marzo 2025, nella nostra pubblicazione, scrivevamo:

«Una locazione senza opzione di acquisto non è un’operazione di credito. […] Le piccole strutture possono quindi beneficiare del diritto di recesso.»

La nostra analisi penale pubblicata nell’aprile 2025 concludeva altresì che:

«Tali contratti rientrano pienamente nelle disposizioni di tutela del diritto dei consumatori, purché siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo L.221-3.»

È esattamente quanto viene oggi confermato dalla Corte di cassazione.

  1. Conseguenze pratiche per i professionisti interessati

I professionisti indipendenti, i liberi professionisti, gli artigiani o i titolari di piccole imprese che abbiano sottoscritto un contratto LOCAM o un montaggio equivalente (AXECIBLES + LOCAM, GRENKE, LEASECOM, ecc.) dispongono oggi di un solido e incontestabile fondamento giurisprudenziale per:
– chiedere la nullità del contratto principale;
– far dichiarare la caducità del contratto di finanziamento per interdipendenza;
– ottenere la restituzione delle somme versate, maggiorate degli interessi;
– far cessare gli addebiti ancora in corso;
– ottenere, se del caso, la disattivazione dei siti o dei software interessati.

Il termine di prescrizione è, in linea di principio, di cinque anni dalla data di sottoscrizione o dall’ultimo addebito.

È pertanto ancora possibile agire, anche per contratti risalenti.

  1. L’assistenza dello studio DAMY

Lo studio DAMY – Società di avvocati assiste da diversi anni i professionisti vittime di tali montaggi contrattuali, sia:
– in qualità di attori (nullità, restituzione, caducità);
– in difesa (resistenza a diffide, contestazione dell’esecuzione forzata);
– sia nell’ambito di negoziazioni amichevoli o accordi transattivi.