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Cass. soc. 29 maggio 2024, n. 22-19.313

Una semplice lettera di rimprovero inviata da un datore di lavoro a un dipendente costituisce una sanzione disciplinare?

È questa la domanda a cui ha dovuto rispondere la Divisione sociale della Corte di Cassazione in una sentenza del 29 maggio 2024 (n. 22-19.313).

In questo caso, il datore di lavoro aveva inviato una lettera di rimprovero al dipendente, ma non gli aveva inflitto alcuna sanzione disciplinare.

Quando il dipendente è stato licenziato per colpa grave, ha utilizzato questa lettera per contestare il licenziamento, sostenendo che gli atti di cui era accusato erano già stati puniti.

Il datore di lavoro ha contestato questa affermazione, sostenendo che gli atti citati nella lettera erano solo rimproveri che non erano stati oggetto di una sanzione disciplinare.

Sorprendentemente, la Corte di Cassazione ha seguito il ragionamento del dipendente, ritenendo che una lettera di rimprovero scritta dal datore di lavoro costituisca una sanzione disciplinare se il datore di lavoro rimprovera al dipendente atti che ha qualificato come illeciti.

Questa giurisprudenza è in contrasto con la giurisprudenza attuale, poiché fino a poco tempo fa la Divisione sociale della Corte di Cassazione sosteneva il contrario (a questo proposito: Cass. Soc., 20 marzo 2024, n. 22-14.465).

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