DIRITTO DI PROPRIETÀ: LA FUTURA (O) GARANZIA FINANZIARIA DI COMPLETAMENTO
CHE COSA È?
La garanzia di completamento futuro è una forma di protezione offerta agli acquirenti di immobili, di solito nell’ambito di un progetto di costruzione o di sviluppo immobiliare, più comunemente nota come “vente en l’état futur d’achèvement” (VEFA).
Si tratta dell’acquisto di un immobile ancora in costruzione.
Per prevenire eventuali problemi con la consegna dell’immobile, è possibile stipulare una garanzia.
Questa garanzia assicura che l’immobile acquistato sarà completato secondo i termini del contratto, anche se il costruttore fallisce o incontra difficoltà finanziarie prima del completamento della costruzione.
Ad esempio, quando si acquista un appartamento in un edificio in costruzione, la garanzia di completamento futuro assicura che anche se l’appaltatore incontra problemi e non è in grado di completare l’edificio, non si perderà l’investimento.
Se il venditore è inadempiente, la garanzia interviene per finanziare il completamento dei lavori o per rimborsarvi.
ATTENZIONE: la GFA è obbligatoria nel settore dello sviluppo immobiliare residenziale (ad esempio, promotori immobiliari, sviluppatori e costruttori di case unifamiliari).
È invece facoltativa per gli edifici ad uso ufficio o commerciale.
GARANZIA DA PARTE DI CHI?
Questa garanzia è spesso richiesta dalla legge in molti Paesi per proteggere gli acquirenti dai rischi associati all’acquisto fuori piano.
Di solito viene rilasciata da una compagnia assicurativa specializzata nel settore delle costruzioni.
Come previsto dall’articolo R216-17 del Codice francese dell’edilizia e delle abitazioni, questa garanzia è fornita da una banca, da un istituto finanziario autorizzato a effettuare operazioni ipotecarie o da una compagnia assicurativa autorizzata.
COME QUALIFICARSI E FAR VALERE I PROPRI DIRITTI?
Per beneficiare di questa garanzia, l’acquirente deve generalmente rispettare alcune condizioni, come il regolare pagamento delle rate concordate o la comunicazione immediata in caso di problemi o ritardi nella costruzione.
In linea di principio, la garanzia di completamento termina quando l’edificio è completato (articolo R261-24 CCH).
In altre parole, una volta terminati i lavori e installate le attrezzature essenziali per il corretto utilizzo dell’immobile (ad esempio, gas, acqua, elettricità, ecc.).
Tuttavia, se i termini del contratto non prevedono che il garante debba sostenere i costi di completamento, non ci sarà una scadenza fissa.
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