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L’articolo L. 511-1 del Codice monetario e finanziario definisce la nozione di ente creditizio. “Gli istituti di credito sono persone giuridiche che esercitano l’attività bancaria di regolare professione. Comprendono la ricezione di fondi dal pubblico, le operazioni di credito, nonché la fornitura di clienti o la gestione di mezzi di pagamento”.

 

Va già precisato che tale definizione non è perfettamente armonizzata con il diritto comunitario (si veda, per un approfondimento, G. Damy, Les aspect juridique des fusions et acquisitions Bancaires Nationales et Européennes, Litec, 2005, n. 411 e ss.) .

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Studio legale del Maître Grégory DAMY , avvocato del foro di Nizza. Diritto finanziario.