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Presunzione di reddito La presunzione che le somme versate da una società al proprio socio a titolo di acconti costituiscano redditi distribuiti al socio salvo prova contraria (CGI, art. 111, lett. a) non sussiste quando le somme sono messe a disposizione di una società di persone di cui il partner è un membro, piuttosto che direttamente all’individuo.
Presunzione di distribuzione del reddito : –
In a case particolare in cui l’amministrazione fiscal ha reintegrato sum nel risultato imponibile di un socio di una SARL in quanto tali sum erano state mass indirettamente a disposizione del socio attraverso l’intermediazione di società immobiliari di cui era anche socio, il Consiglio dello Stato ha stabilito che l’amministrazione fiscal poteva giustificare questa decisione solo se poteva stabilire che la società immobiliare fungeva da intermediario tra la società imponibile e il beneficiario effettivo della distribuzione.
Presunzione di reddito Il Consiglio di Stato precisa che tale principio deve essere applicato nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’onere della prova.
Onere della prova e contestazione: –
Tuttavia, il Consiglio di Stato sottolinea che l’onere della prova deve rispettare le disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Nella fattispecie, il contribuente non ha contestato gli incrementi d’imposta all’atto della ricezione della contestazione. Spettava quindi al contribuente dimostrare il carattere eccessivo dei tributi contestati (LPF, art. R. 194-1). Ciò avrebbe potuto essere fatto, ad esempio, dimostrando che gli anticipi erano stati rimborsati prima della fine dell’esercizio in cui la SARL li aveva concessi, cosa che il contribuente non ha fatto.
In sintesi, la presunzione di distribuzione del reddito non si applica laddove le somme siano messe a disposizione di una società di persone piuttosto che direttamente al singolo socio. L’amministrazione fiscale deve stabilire che un’entità intermediaria ha agito tra la società soggetta ad imposta e il beneficiario effettivo. Inoltre, l’onere della prova spetta al contribuente e la mancata contestazione degli aumenti fiscali può comportare che il contribuente sia tenuto a dimostrare il carattere eccessivo delle imposte in questione.
Nota : il testo include riferimenti legali e spiegazioni relative all’argomento.