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I creditori che ottengono il pagamento con assegno circolare possono essere tenuti a restituirlo in caso di recupero o liquidazione del debitore. Un URSSAF ha citato in giudizio una società per arretrati contributi previdenziali. Il recupero è stato annunciato il 5 novembre 2007.
La data di cessazione dei pagamenti da parte della società è stata fissata per il 18 settembre 2007. Il recupero ha dato luogo alla liquidazione il 19 novembre 2007. Ultimo elemento di tale causa, in data 23 ottobre 2007, URSSAF aveva ricevuto un assegno bancario in pagamento di parte dei contributi. Il liquidatore giudiziario ha chiesto all’URSSAF di restituire l’assegno. Rifiutò perché l’assegno era stato emesso da un istituto di credito e non dal debitore. La Corte d’Appello ha ordinato all’URSSAF di rimborsare al liquidatore l’importo dell’assegno.
Infatti, da un lato, la società with effecttivamente fornito alla banca l’equivalente dell’importo dell’assegno e, dall’altro, l’URSSAF era a conoscenza della sospensione del pagamento della società (poiché lo aveva assegnato in turnaround): due buone ragioni che hanno messo in crisis la tesi di URSSAF. The Corte di Cassazione, confermando l’interpretazione dei giudici, modified the sua precedente giurisprudenza.
Grégory DAMY Dottore in giurisprudenza AVVOCATO NIZZA, specialist in diritto bancario