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Sentenza fiscale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata contro la Francia in merito all’imposizione del CSG e del CRDS sui redditi patrimoniali dei contribuenti non residenti, francesi e stranieri. Possono chiedere il rimborso entro due anni dal pagamento dei contributi previdenziali .

CGUE vs Francia su CSG e CRDS per reddito da non residenti:-

La Francia non ha il diritto di addebitare contributi previdenziali a persone che non beneficiano di previdenza sociale. La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) si è pronunciata in tal senso giovedì 26 febbraio 2015. L’autorità giudiziaria ha stabilito che la Francia non ha il diritto di detrarre CSG e CRDS dal reddito dei contribuenti non residenti domiciliati in Francia. In particolare, la Corte si è pronunciata contro la Francia nei confronti di un cittadino olandese che lavora nei Paesi Bassi ma domiciliato in Francia al quale ha applicato contributi previdenziali su rendite vitalizie stipulate nei Paesi Bassi.

Secondo la giurisprudenza europea, un contribuente non deve versare contributi sociali da diversi paesi su questo reddito. In altre parole, è tenuto a rendere conto a una sola previdenza sociale: concretamente, un lavoratore transfrontaliero francese che lavora in Germania e il cui reddito è già soggetto a contributi previdenziali oltre Reno non è tenuto a versare i contributi previdenziali francesi. Un divieto valido per i redditi da lavoro e sostitutivi (stipendi, pensioni, indennità, ecc.) dal 2000 e che ora si applica ufficialmente ai redditi da patrimonio (redditi patrimoniali, interessi da un contratto di assicurazione sulla vita, ecc.). ).

RIMBORSO E PRESCRIZIONE:-

Il conflitto risolto dalla CGUE risale all’estate del 2012. La prima legge finanziaria del mandato di François Hollande ha introdotto l’applicazione di contributi previdenziali al 15,5% sui redditi da capitale dei non residenti nonché sulle loro plusvalenze immobiliari. Da allora il provvedimento è stato fortemente contestato, in particolare dai professionisti della gestione patrimoniale o persino da Frédéric Lefebvre, deputato dell’UMP per gli espatriati francesi in Nord America.

Per effetto della sentenza emessa dal tribunale lussemburghese, i contribuenti che hanno dovuto versare contributi previdenziali dall’entrata in vigore del provvedimento possono chiedere il rimborso. Si noti, tuttavia, che per i reclami si applica un termine di prescrizione di due anni. decorre dalla data di versamento dei contributi previdenziali. Alcuni contribuenti, infatti, non possono più ottenere indennizzi: è stato quindi necessario presentare istanza di rimborso entro il 31 dicembre 2014 per le plusvalenze immobiliari realizzate nel 2013. Viceversa, i contributi previdenziali sui redditi da capitale riscossi nel 2012 e tassati nel 2013 possono essere comunque rimborsato. In tal caso la richiesta dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2015.

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