Tempo di lettura stimato (in minuti)
Modifiche alla legge sulle molestie La legge del 6 agosto 2012 sulle molestie sessuali ha apportato due importanti modifiche in termini di procedura penale. Tali modifiche riguardano le azioni in corso e l’azione civile delle associazioni .
Modifiche nella procedura penale:-
Per quanto riguarda i giudizi in corso il 5 maggio 2012, a causa dell’abrogazione degli articoli 222-33 del codice penale con decisione del Consiglio costituzionale, l’articolo 12 della legge 6 agosto 2012, precisa che il tribunale correzionale o la camera d’appello può dichiarare la cessazione dell’azione pubblica. Tuttavia, il giudice resta competente a concedere il risarcimento dei danni derivanti dai fatti che hanno dato luogo all’azione legale. Inoltre, il giudice può determinare una somma per le spese sostenute dalla parte civile, se richiesto prima della chiusura del procedimento, secondo le norme di diritto civile.
Azione civile delle associazioni:-
La legge 6 agosto 2012 estende anche alle associazioni l’applicazione degli articoli 2-6 del codice di procedura penale. Può esercitare i diritti riconosciuti alle parti civili un’associazione regolarmente costituita da almeno cinque anni alla data dei fatti, e il cui statuto miri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sui costumi, sull’orientamento o sull’identità sessuale. È il caso delle discriminazioni punibili dagli articoli 225-2 e 432-7 del codice penale, nonché dagli articoli L. 1146-1 e L. 1155-2 del codice del lavoro, quando sono commesse per motivi di sesso ., situazione familiare, moralità, orientamento sessuale o identità della vittima, o come risultato di molestie sessuali .
La circolare CRIM n.2012-15/E8, del 7 agosto 2012, sostiene l’applicazione immediata ed effettiva della legge, fornendo indicazioni sulla sua attuazione.
Per maggiori informazioni sull’evoluzione della nozione di molestia, il lettore può fare riferimento all’articolo associato.