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Responsabilità dei genitori divorziati: Residenza del bambino e responsabilità
In caso di divorzio, secondo l’articolo 1384 del Codice Civile, la responsabilità ricade sul genitore unico presso il quale è stata determinata la residenza abituale del bambino.
Un bambino di tredici anni i cui genitori erano divorziati ha causato un incendio e la distruzione totale di una palestra comunale. La Corte d’Appello aveva condannato congiuntamente e in solido i genitori del bambino, sulla base della loro responsabilità civile, a risarcire il comune. Il padre ha contestato questa decisione sostenendo di non essere responsabile poiché il bambino non viveva con lui. La Corte di Cassazione ha dato ragione al padre, stabilendo che la responsabilità ricade esclusivamente sul genitore presso il quale è stabilita la residenza abituale del bambino, anche se l’altro genitore ha diritto di visita, alloggio ed esercita congiuntamente l’autorità genitoriale. Il genitore non convivente può essere ritenuto responsabile solo se ha commesso una colpa nella sorveglianza del bambino.
È importante ricordare che i genitori sono responsabili in solido per i danni causati dal loro figlio minore, indipendentemente dal comportamento del bambino. Si tratta di una responsabilità automatica. Il comportamento del bambino non deve necessariamente essere colpevole. Solo la forza maggiore o la colpa della vittima possono esonerarli dalla responsabilità.
Decisione della Corte di Cassazione sulla responsabilità dei genitori divorziati
La Corte di Cassazione ha emesso una decisione significativa sulla responsabilità dei genitori divorziati in un caso che riguardava un bambino di tredici anni che aveva causato un incendio e la distruzione completa di una palestra comunale. La Corte ha chiarito che, secondo l’articolo 1384 del Codice Civile, la responsabilità ricade sul genitore unico presso il quale è stata stabilita la residenza abituale del bambino.
In questo caso specifico, la Corte d’Appello aveva condannato congiuntamente e in solido entrambi i genitori, sulla base della loro responsabilità civile, a risarcire il comune. Tuttavia, il padre ha contestato questa decisione sostenendo di non essere responsabile poiché il bambino non risiedeva con lui. La Corte di Cassazione ha dato ragione al padre, affermando che la responsabilità ricade esclusivamente sul genitore presso il quale il bambino risiede abitualmente, anche se l’altro genitore ha diritti di visita ed esercita congiuntamente l’autorità genitoriale. Il genitore non convivente può essere ritenuto responsabile solo se ha commesso una colpa nella sorveglianza del bambino.
È importante notare che i genitori sono responsabili in solido per i danni causati dal loro figlio minore, indipendentemente dal comportamento del bambino. Solo la forza maggiore o la colpa della vittima possono esonerare i genitori dalla responsabilità.
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