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Sentenza della Corte di giustizia dell’UE La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata contro la Francia in merito all’imposizione del CSG e del CRDS sui redditi patrimoniali dei contribuenti non residenti, francesi e stranieri. Possono chiedere il rimborso entro due anni dal pagamento dei contributi previdenziali .
Plusvalenze immobiliari di stranieri: –
La Francia non ha il diritto di imporre contributi previdenziali alle persone che non beneficiano della previdenza sociale. La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) si è pronunciata in tal senso giovedì 26 febbraio 2015. L’autorità giudiziaria ha stabilito che la Francia non ha il diritto di detrarre il CSG e il CRDS dal reddito dei non residenti contribuenti domiciliati in Francia. In particolare, la Corte ha condannato la Francia nei confronti di un cittadino olandese che lavora nei Paesi Bassi ma domiciliato in Francia al quale ha applicato contributi previdenziali su rendite vitalizie stipulate nei Paesi Bassi.
Secondo la giurisprudenza europea, un contribuente non deve pagare i contributi previdenziali di diversi paesi su questo reddito. In altre parole, è soggetto a una sola previdenza sociale: concretamente, un lavoratore transfrontaliero francese che lavora in Germania e il cui reddito è già soggetto a contributi previdenziali oltre Reno non è tenuto a versare i contributi previdenziali francesi. Un divieto che vale dal 2000 per i redditi da lavoro e sostitutivi (stipendi, pensioni, indennità, ecc.) e che ora si applica ufficialmente ai redditi da patrimonio (redditi immobiliari, interessi da un contratto di assicurazione sulla vita…). ).
RIMBORSO E PRESCRIZIONE:-
Il conflitto risolto dalla CGUE risale all’estate del 2012. La prima legge finanziaria del mandato di François Hollande ha introdotto l’applicazione di contributi previdenziali al 15,5% sui redditi da capitale dei non residenti nonché sulle loro plusvalenze immobiliari. Da allora il provvedimento è stato fortemente contestato, in particolare dai professionisti della gestione patrimoniale o persino da Frédéric Lefebvre, deputato dell’UMP per gli espatriati francesi in Nord America.
A seguito della sentenza emessa dal tribunale lussemburghese, i contribuenti che hanno dovuto versare contributi previdenziali dall’entrata in vigore del provvedimento possono chiedere il rimborso. Si noti, tuttavia, che per i reclami si applica un termine di prescrizione di due anni. decorre dalla data di versamento dei contributi previdenziali. Alcuni contribuenti, infatti, non possono più ottenere indennizzi: è stato quindi necessario presentare istanza di rimborso entro il 31 dicembre 2014 per le plusvalenze su immobili realizzate nel 2013. Viceversa, i contributi sociali sui redditi fondiari riscossi nel 2012 e tassati nel 2013 possono ancora essere rimborsato. In questo caso la richiesta deve essere inviata entro il 31 dicembre 2015.
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