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In risposta ad una concezione giurisprudenziale eccessivamente liberale dell’interesse ad acte in materia di urbanistica, il legislatore ne ha definito i contorni nel 2013 (art. L. 600-1-2 of the codice urbanistico).
Codificazione dell’interesse all’impugnazione delle concessioni edilizie
Chiunque, oltre allo Stato, agli enti locali e alle associazioni, intenda esercitare ricorso contro un’autorizzazione a costruire, demolire o edificare deve giustificare che la costruzione, lo sviluppo oi lavori “possono incidere direttamente sulle condizioni di occupazione, uso o godimento di la property…”.
Tale codificazione della definizione dell’interesse ad agire ha quindi notevolmente inasprito i presupposti di ricevibilità del ricorso impugnante le autorizzazioni urbanistiche in quanto in precedenza la mera vicinanza al progetto limitrofo era sufficiente a conferire al ricorrente un interesse ad agire.
In un primo momento, il Consiglio di Stato ha applicato rigorosamente tale testo, imponendo al ricorrente di precisare «il danno che egli invoca per giustificare un interesse legittimante ad agire, menzionando tutti gli elementi sufficientemente precisi e circostanziati per stabilire che tale ingerenza possa direttamente pregiudicare le condizioni di occupazione, uso o godimento del suo bene (sentenza Brodelle e Gino (CE, 10 giugno 2015, n. 386121: JurisData n. 2015-013930).
L’immediato vicino non poteva più accontentarsi di discutere sulla vicinanza della sua proprietà al sito del progetto contestato. Doveva stabilire in che modo “le condizioni di occupazione, uso o godimento della sua proprietà” potessero essere direttamente interessate (CE, 10 febbraio 2016, n. 387507, SAS Sifer Promotion: JurisData n. 2016-002076).
Tuttavia, con diverse sentenze rese il 13 aprile 2016 (CE, 1a e 6a sez. combinate, 13 aprile 2016, n. 390109: JurisData n. 2016-007519; CE, 1a e 6a sez. combinate, 13 aprile 2016 , N. 389799: JurisData n. ° 2016-007518), il Consiglio di Stato ha modificato la propria giurisprudenza, riservando uno status speciale al prossimo immediato considerando:
Lo status speciale del vicino immediato nelle questioni urbanistiche
“che, in considerazione della sua particolare situazione, il vicino immediato giustifica, in linea di principio, un interesse ad agire quando riferisce al giudice, il quale statuisce alla luce di tutti gli atti del fascicolo, elementi relativi alla natura, alla dimensione o all’ubicazione del progetto di costruzione; »
Il prossimo immediato beneficia quindi di una presunzione, esonerandolo dall’obbligo di stabilire in che modo le condizioni di occupazione, uso o godimento della sua proprietà sarebbero influenzate dal progetto contestato.
Tale qualità non è riservata a coloro il cui lotto è adiacente a quello della sede del progetto contestato poiché in questi casi, i vicini posti ai 2, 3 e 12 della via erano tutti considerati tali, il progetto contestato sito al civico 4 per strada.
Come in questo caso, può quindi essere sostenuto dall’immediato vicino che necessariamente subirà le conseguenze del progetto in termini di vista, ambiente di vita, serena fruizione del suo immobile a causa dei lavori ed eventuali difficoltà di viabilità. .
Per illuminare i giudici sulla natura, l’importanza o l’ubicazione del progetto, l’immediato vicino può in particolare produrre documenti cartografici, planimetrie, la richiesta di permesso, il permesso ottenuto.
Il Consiglio di Stato ha così ristabilito la presunzione di interesse ad agire di cui beneficiava l’immediato vicino prima della riforma del 2013, confermando di recente la sua posizione ( Consiglio di Stato, 20 giugno 2016, n. 386932 ).