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Risoluzione del contratto ! È possibile, dopo aver firmato aaccordo di vendita  , riconsiderare la propria decisione e ottenere l’annullamento della vendita?

Un contratto di vendita equivale a una vendita

Si tratta di un contratto preliminare scritto con il quale il venditore si impegna a vendere un immobile a tale prezzo all’acquirente che si impegna ad acquistarlo. Le due parti sono quindi definitivamente impegnate e non possono riconsiderare la loro decisione: l’accordo di vendita vale la vendita. Solo gli effetti della vendita sono ritardati il ​​giorno della stipula dell’atto autentico presso il notaio.

C’è un periodo di recesso?

L’acquirente beneficia di un periodo di recesso di 7 giorni per riconsiderare la sua decisione di acquisto. L’accordo di vendita diventa definitivo solo alla fine di questo periodo di 7 giorni. Il termine di 7 giorni decorre dal giorno successivo al ricevimento da parte dell’acquirente della copia del contratto di compravendita inviata a mezzo raccomandata dal venditore. Se desidera recedere, l’acquirente deve informare il venditore a mezzo raccomandata entro il settimo giorno di tale termine. Nessuna somma può essere richiesta prima della scadenza del termine di recesso, a meno che il compromesso non sia stato concluso tramite un agente immobiliare o un notaio. Per quanto riguarda il venditore, non beneficia del periodo di recesso ed è definitivamente impegnato.

Le condizioni sospensive

La maggior parte dei contratti di vendita include condizioni sospensive. È una condizione per la formazione del contratto. Implica il verificarsi di un evento specifico, futuro e incerto, e al di fuori del controllo delle parti. Questo è il caso, ad esempio, se l’acquirente non ottiene il suo prestito bancario o un permesso di costruzione. Tali condizioni sospensive devono essere menzionate per iscritto nel contratto di vendita. Consentono alle parti di disimpegnarsi senza danni.

La clausola di recesso

Il contratto di vendita può contenere una clausola di recesso che consente al venditore e/o all’acquirente di annullare la vendita senza motivo, dietro compenso economico. Tale importo è stabilito liberamente dall’acquirente e dal venditore ed è menzionato nel contratto di vendita. Questa clausola ti consente di avere la possibilità di riconsiderare la tua decisione nonostante la firma del compromesso.

Se rinunciamo alla vendita finale

Se l’acquirente rinuncia alla vendita definitiva al momento del rogito notarile, è esposto a sanzioni significative. Il venditore, infatti, può adire il tribunal de grande instance per procedere all’esecuzione della vendita coatta dell’immobile. Inoltre, se nel compromesso è prevista una clausola penale, l’acquirente dovrà corrispondere una somma (10% del prezzo di vendita) a titolo di risarcimento danni.
In caso di rinuncia da parte del venditore, l’acquirente potrà chiedere il risarcimento del danno per “rifiuto di vendere” ed ottenere anche l’esecuzione forzata della vendita.

Studio legale DAMY , Nizza, Rottura d’un compromesso de vente, Aggiornamento 2022.