Temps de lecture estimé (en minutes)

Procedura del tribunale del lavoro La legge del 6 agosto 2015 , nella sua parte sociale, mira ad accelerare la giustizia del tribunale del lavoro. Per fare ciò, vengono ampliate le prerogative dell’ufficio di conciliazione, ribattezzato per l’occasione ufficio di conciliazione e orientamento. Inoltre, è stata introdotta una nuova possibilità, ovvero la possibilità per l’ufficio di conciliazione di rivolgersi direttamente all’ufficio giudiziario presieduto da un giudice togato sia su richiesta delle parti, sia a causa della complessità del  caso  .

Estensione delle prerogative e del ruolo dell’Ufficio di Conciliazione e Orientamento:-

Innanzitutto la cosiddetta legge Macron sancisce la missione primaria della BCO nel Codice del Lavoro: “L’ufficio di conciliazione e orientamento ha il compito di conciliare le parti.

Nell’ambito di questa missione, l’ufficio di conciliazione e orientamento può ascoltare ciascuna delle parti separatamente e in completa riservatezza.

Ciascuna parte deve comparire personalmente all’udienza davanti al BCO, farsi rappresentare o poter invocare un motivo legittimo per giustificare la propria assenza.

L’articolo L. 1454-1-3 del Codice del lavoro precisa inoltre che: “Se, salvo motivi legittimi, una parte non compare, personalmente o rappresentata, l’ufficio di conciliazione e di orientamento può giudicare la causa, nello stato delle parti e significa che il comparente ha comunicato in modo contraddittorio.

Metodi alternativi di risoluzione delle controversie ai sensi della legge Macron: –

In questo caso, l’Ufficio di conciliazione e di orientamento decide come giudice nella sua composizione ristretta di cui all’articolo L. 1423-13”.

Le parti non possono quindi più considerare facoltativa la citazione davanti all’ufficio di conciliazione e orientamento, col rischio di vedere la controversia decisa direttamente dal BCO in formazione ristretta.

Poi, se la conciliazione non è possibile, allora il BCO può rinviare le parti, secondo il nuovo articolo L. 1454-1-1 del Codice del lavoro: davanti al tribunale di prima istanza in formazione ristretta composta da un consulente del datore di lavoro e da un consulente del personale . Questo rinvio alla formazione ristretta è possibile solo con l’accordo delle parti e per controversie relative ad un licenziamento o ad una richiesta di risoluzione giudiziale. Questa formazione ha tre mesi per decidere;

davanti all’Ufficio del Giudizio in sede di spareggio, se le parti lo richiedono o se la natura della controversia lo giustifica. I giudici delle controversie sono ora magistrati del tribunal de grande example e non più del tribunale distrettuale. Essi sono nominati ogni anno dal presidente del TGI soprattutto per la loro particolare conoscenza in materia;

e in mancanza, davanti all’ufficio del giudizio nella sua composizione tradizionale (due consiglieri del personale e due consiglieri del datore di lavoro).

Inoltre, l’ufficio di conciliazione e orientamento ha ora un ruolo reale nel portare alla luce i casi. Durante questa fase le parti si scambieranno documenti e memorie, nel rispetto del principio del contraddittorio, al fine di presentare in cancelleria le conclusioni definitive. Possono essere nominati uno o due consulenti relatori affinché il caso possa essere giudicato. Prescrivono tutte le misure necessarie a tal fine. Gli agenti di controllo comunicano ai consulenti segnalanti, su richiesta di questi ultimi e senza poter opporsi al segreto professionale, le informazioni e i documenti relativi al lavoro occulto, alla contrattazione o al prestito illecito di manodopera in loro possesso.

Infine, e prima di ogni giudizio, è possibile ricorrere a metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Per sbloccare i tribunali del lavoro, la legge Macron generalizza la possibilità per le parti di ricorrere a due metodi di risoluzione amichevole delle controversie. In entrambi i casi le parti cercano di raggiungere un accordo.

Da un lato troviamo la mediazione convenzionale, con questa procedura le parti cercano di trovare un accordo per la risoluzione amichevole delle loro controversie, con l’aiuto di un terzo, il mediatore. È definita dall’articolo 1530 del codice di procedura civile che precisa: “La mediazione disciplinata dal presente titolo designa, ai sensi degli articoli 21 e 21-2 della legge dell’8 febbraio 1995 sopra richiamata, qualsiasi procedimento strutturato, mediante il quale due o più parti tentano di raggiungere un accordo, al di fuori di ogni procedimento giudiziario, ai fini della risoluzione amichevole delle loro controversie, con l’aiuto di un terzo da loro scelto che adempie la sua missione con imparzialità, competenza e diligenza. »

È invece possibile utilizzare la procedura partecipativa. Istituito dalla legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010, consente alle parti, prima di qualsiasi processo, di risolvere amichevolmente il conflitto con l’assistenza di un avvocato . In questo contesto, possono beneficiare dell’assistenza legale. D’ora in poi il lavoratore e il datore di lavoro possono avvalersi della procedura partecipativa nell’ambito delle controversie relative al contratto di lavoro, finora escluse. In caso di fallimento della procedura partecipativa le parti non sono dispensate dal comparire davanti al BCO.
A completamento di questo articolo vi invitiamo a leggere la nostra nota pubblicata nel 2016 riguardante il  decreto  attuativo .