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Incentivo al reinvestimento L’articolo 6 della seconda legge finanziaria di modifica per l’anno 2012 prevede all’articolo 235 ter ZCA (nuovo) del TUIR un contributo addizionale all’imposta sulle società sulle somme distribuite. Il contributo è pari al 3% degli importi erogati. Il suo obiettivo è incoraggiare le aziende a reinvestire gli utili piuttosto che distribuirli agli azionisti.
Le società o organizzazioni francesi o straniere soggette all’imposta sulle società in Francia (esclusi gli OICVM per i dividendi che pagano ai loro azionisti e le micro, piccole e medie imprese) sono soggette a questo contributo aggiuntivo, per gli importi che distribuiscono ai sensi degli articoli da 109 a 117 del Codice Generale delle Imposte.

Contributo aggiuntivo all’imposta sulle società sulle distribuzioni:-

Per le distribuzioni pagate entro il 1° settembre 2012, un contributo addizionale all’imposta sulle società deve essere versato spontaneamente entro il 15 dicembre.

 Ambito e pagamento del contributo:-

Le società e le organizzazioni francesi o straniere soggette all’imposta sulle società in Francia, escluse alcune entità come OICVM e micro, piccole e medie imprese, sono soggette a questo contributo aggiuntivo sugli importi che distribuiscono secondo il Codice Generale delle Imposte. Tuttavia, ci sono eccezioni, come le distribuzioni tra società all’interno dello stesso gruppo.

Per le società estere che generano utili in Francia che si considerano distribuiti, il contributo è calcolato sulla base degli importi che cessano di essere disponibili per le attività francesi. Nella maggior parte dei casi, il contributo viene versato spontaneamente insieme alla prima rata dell’imposta sulle società successiva al mese di distribuzione.

Fanno eccezione le distribuzioni effettuate prima del 1° settembre 2012. In tali casi, il contributo viene versato spontaneamente alla scadenza della rata dell’imposta sulle società il 15 dicembre 2012.

Aggiornamento 2022:

È importante notare che c’è stato un aggiornamento riguardante un contributo sociale separato, che non è direttamente correlato all’imposta sulle società. Questo contributo sociale ammonta al 3,3% dell’imposta sulle società e non è applicabile alle società con un fatturato inferiore a 7.630.000 euro (tasse escluse).